Versamenti previdenziali dei professionisti: costi inerenti o oneri deducibili

con ciclicità ritorna il dubbio sul destino fiscale dei versamenti previdenziali effettuati dai professionisti: tali versamenti sono costi inerenti l’attività o oneri deducibili? Ci sono differenze sostanziali tra i contributi delle varie casse, ad esempio i notai…

dubbiLa “campagna” degli obblighi dichiarativi volge al termine e come ogni anno si pone il problema del trattamento tributario riservato ai contributi previdenziali versati alla Cassa di previdenza dai professionisti (notai, avvocati, dottori commercialisti, etc.).

Ancora oggi sussiste un contrasto tra l’orientamento della giurisprudenza e quello dell’Agenzia delle entrate. Considerata la non univocità dell’orientamento i contribuenti sono disorientati nella migliore scelta da effettuare.

La soluzione sostenuta dall’Amministrazione finanziaria considera i contributi previdenziali versati alla Cassa di previdenza quali oneri deducibili ai sensi dell’art. 10 del TUIR. In tale ipotesi si riduce direttamente il reddito complessivo lordo ai fini dell’IRPEF senza alcun effetto sulla base imponibile dell’IRAP (valore della produzione lorda).

La diversa tesi della Corte di Cassazione considera i medesimi oneri quali costi relativi/inerenti all’esercizio dell’attività professionale deducibili ai sensi dell’art. 54 del TUIR. In questo caso gli oneri sono considerati in diretta diminuzione del reddito professionale netto. Questa scelta implica anche degli effetti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP che risulta diminuita dai predetti costi inerenti all’esercizio dell’attività professionale.

L’orientamento della Corte di Cassazione è risalente nel tempo. La prima sentenza risale all’anno 2001 (n. 2781), i cui contenuti sono stati successivamente confermati dall’ordinanza n. 1939/2009. In base a tale ultima pronuncia il giudice ha espressamente affermato che “a norma dell’articolo 10, comma 1, lettera i) del D.P.R. n. 597/1973, dal reddito complessivo si deducono se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purché risultino da idonea documentazione, i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Nel caso di specie, i contributi previdenziali in questione erano deducibili in sede di determinazione del reddito professionale. L’art. 50 (oggi art. 54), 1’ comma, del D.P.R. 597/1973 consente, infatti, per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, la deduzione delle spese ‘nerenti’ all’esercizio dell’arte o professione effettivamente sostenute nel periodo d’imposta. Ora, i contributi versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato sugli onorari loro spettanti sono indubbiamente ‘inerenti’, e cioè connessi, all’attività professionale svolta. Non si può limitare, come fa il contribuente, il concetto di ‘inerenza’ alle sole spese necessarie per la produzione del reddito ed escluderlo per quelle che sono che sono una conseguenza del reddito prodotto. Tale distinzione non si rinviene nella legge e non è neppure ricavabile dall’aggettivo ‘inerente’ usato dal legislatore, in quanto esso, per la sua genericità, postula un rapporto di intima relazione tra due cose o idee che si può verificare sia quando l’una sia lo strumento per realizzare l’altra sia quando ne sia l’immediata derivazione”.

Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione i predetti contributi sono un costo inerente all’esercizio dell’attività professionale ex art. 54 del TUIR. Viceversa la diversa tesi dell’Agenzia delle entrate è fondata sul fatto che i predetti contributi “costituiscono un onere dovuto a posteriori” e per tale ragione non possono essere considerati un costo professionale, ma un onere deducibile ai sensi dell’art. 10 del TUIR. (Ris. n. 79/E del 2002).

L’ordinanza della Corte di Cassazione riguardava un esercente la professione notarile i cui criteri di determinazione dei contributi sono completamente diversi rispetto agli altri professionisti (avvocati, dottori commercialisti…).

Non è corretto, come sostenuto dall’Agenzia delle entrate, affermare che per i Notai l’onere contributivo sia determinato a posteriori. I notai liquidano mensilmente i contributi dovuti sulla base degli onorari repertoriali. Tali onorari risultano dal repertorio notarile e sono scollegati dai compensi professionali e dalla percezione degli stessi. Se un notaio roga un atto e non percepisce alcun compenso, lo stesso deve essere comunque iscritto a repertorio e maturano a suo debito i contributi previdenziali. In questo caso non è affatto corretto affermare che i contributi devono essere determinati dopo aver quantificato il relativo reddito. Il reddito può essere pari a zero o anche negativo (in caso di perdita), ma il notaio sarà comunque obbligato ad effettuare il versamento mensile dei contributi all’archivio notarile.

Sotto questo profilo la tesi della Corte di Cassazione è pienamente condivisibile e i contributi potranno essere considerati in diretta diminuzione sia del reddito professionale, ma anche ai fini IRAP.

7 settembre 2016

Nicola Forte