Il punto della situazione sul Regime della Flat Tax al 7% per i Pensionati che trasferiscono la residenza fiscale dall’estero in determinati Comuni del Sud Italia.
Non faremo un’analisi puntuale del Regime Agevolato in oggetto ma ci soffermeremo su alcune questioni dubbie che erano state sollevate al momento dell’introduzione della norma e sui relativi chiarimenti.
L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sull’ambito applicativo della flat tax 7% per i pensionati esteri, sia con la Circolare n. 21 del 17 Luglio 2020 sia con alcune risposte da Interpelli, le risposte n. 280, n. 353 e n. 559 ed infine col Provvedimento n. 167878/2019.
Se vuoi approfondire ulteriormente l’argomento, puoi consultare:
“Il ritorno nei piccoli centri del sud dei pensionati esteri”
“La tassazione italiana dei fondi pensione esteri”
“Rientro dei titolari di pensioni estere nel modello Redditi 2020”
Flat tax 7% per pensionati esteri: quali sono i Comuni rientranti nell’agevolazione?
Sappiamo già che l’agevolazione in questione consente il beneficio a condizione che il Pensionato estero trasferisca la propria residenza fiscale in un Comune con meno di 20.000 abitanti delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia (li definiremo Comuni nel Gruppo 1).
Attenzione, però, che a questo primo gruppo di Comuni se ne sono poi aggiunti anche degli altri, che definiremo i Comuni del Gruppo 2: si tratta dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del D. Legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge n. 229 del 15 Dicembre 2016.
Queste liste contengono Comuni che sono stati colpiti da due eventi sismici del 2016 ed uno del gennaio 2017.
Pertanto due le condizioni affinché un Comune possa rientrare all’interno del Gruppo 2 sono i seguenti:
- il Comune deve essere all’interno degli All. 1, 2 e 2-bis di cui al DL 189/2016.
- il Comune deve avere meno di 3.000 abitanti.
Facciamo presente che in questo Gruppo 2 sono presenti anche Comuni all’interno dell