Nel caso di sentenza non definitiva di annullamento di atti presupposti alla cartella esattoriale (IMU e Tasi), non è ammessa la riscossione frazionata. Analizziamo la tematica della riscossione frazionata applicata ai tributi locali.
Riscossione frazionata: vale o no per i tributi locali?
Nel caso di sentenza non definitiva di annullamento di atti presupposti alla cartella esattoriale (IMU e Tasi), non è ammessa la riscossione frazionata trattandosi di tributo locale.
Il principio di non ammissibilità della riscossione frazionata di tributo locale nella sentenza non definitiva di annullamento di atti presupposti alla cartella esattoriale è contenuto nella recente sentenza n. 16/2020 della CTP Rieti da cui emerge che l’ufficio impositore può non tener conto di sentenze non definitive già emesse dall’organo giurisdizionale di primo grado impugnate dinanzi alla Commissioni tributaria regionale.
Riscossione frazionata: normativa di riferimento
L’art. 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992 reca disposizioni in tema di pagamento del tributo in pendenza del processo, non indicando per quale tipo di imposta è ammesso il pagamento frazionato.
In particolare, tale norma prevede che gli atti impositivi per i quali è pendente il giudizio dinanzi alle CC.TT. sono oggetto, nei casi previsti, di una riscossione frazionata del quantum in essi definito, anche in deroga alle prescrizioni delle singole leggi di imposta.
Il tributo, con i relativi interessi, deve essere pagato per:
- i due terzi, dopo la sente