Entro fine anno dovrà essere adottata la revisione periodica delle partecipazioni detenute da parte delle pubbliche amministrazioni: in questo articolo analizziamo i casi di partecipazione indiretta, società a controllo pubblico e società quotata.
A fine anno dovrà essere adottata la revisione periodica delle partecipazioni detenute da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Tuspp).
Il Mef, con propria comunicazione ha avvisato le pubbliche amministrazioni ricordando loro dell’obbligo di trasmissione della revisione periodica, tramite il portale dedicato ed invitando a utilizzare gli Indirizzi emanati, che già dall’anno scorso, il Mef medesimo aveva diffuso, per rendere più chiare le modalità di definizione degli argomenti oggetto della predetta revisione.
Va rilevato che nonostante il Tuspp sia stato emanato già dal 2016, ancora dubbi emergono in ordine alla sua interpretazione.
In particolare, in questa sede si vuole ritornare sull’argomento della definizione del perimetro delle società partecipazione pubblica, che devono essere oggetto della revisione periodica.
Ai sensi dell’articolo 20 comma 1 del Tuspp sono oggetto della revisione, le società a partecipazione pubblica diretta ed in diretta.
Incidentalmente si deve rilevare che il Tuspp, e quindi la relativa revisione periodica, non ha ad oggetto altri organismi partecipati o controllati dalle Pubbliche Amministrazioni, fatto salvo che queste volontariamente non vogliono ricomprenderle.
In merito al perimetro da identificare, si nota che occorre ritornare sulla definizione:
- di partecipazione indiretta,
- di società a controllo pubblico;
- e di società quotata.
Definizione di partecipazione indiretta
Per quanto attiene la partecipazione indiretta, la relativa definizione contenuta nell’articolo 2 del Tuspp alla lettera g), fa espresso ed esclusivo riferimento alla partecipazione detenuta da una pubblica amministrazione, usando inequivocabilmente il singolare.
La questione evidentemente attiene alla partecipazione di più pubbliche amministrazioni che insieme potrebbero detenere una partecipazione di secondo livello.
L’uso del singolare escluderebbe quindi una nozione di partecipazione indiretta di più pubbliche amministrazioni ma ciò non può essere considerato un dettaglio ininfluente per l’interprete e comunque non può essere sottaciuto in questa analisi.
Infatti