Indipendenza del revisore legale: ambito normativo ed interpretativo
Il provvedimento di carattere generale che regola l’indipendenza del revisore legale è codificato all’art. 10 del DLgs 27/01/2010 39/2010 (“Indipendenza e obiettività").
L’art. 17, comma 3 del medesimo decreto disciplina le disposizioni specifiche per gli EIP.
Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 245504 del 20 novembre 2018, è stato adottato il Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti, del corpo dei principi (il Codice è ispirato principi emanati dagli organismi internazionali e in particolare dall'International Ethics Standards Board (IESBA) dell'International Federation of Accountants (IFAC).
L’applicazione di tali principi opera dalle revisioni iniziate a partire dal primo gennaio 2019.
Altra fonte interpretativa si desume dal Principio di revisione 100, tuttora valido in quanto negli ISA Italia non esiste un principio sull’indipendenza.
Se vuoi approfondire ulteriormente l'argomento: "Indipendenza finanziaria del sindaco revisore"
Principi fondamentali nell’esercizio della funzione
Nell’esercizio della sua funzione l’organo di controllo legale deve assicurare la sua totale integrità, cioè assumere comportamenti trasparenti in tutte le sue relazioni professionali. Il soggetto abilitato alla revisione non deve consentire che il proprio nome sia associato a relazioni, comunicazioni o altre informative che egli sappia essere:
- sostanzialmente false o fuorvianti;
- fornite in modo non adeguatamente ponderato;
- tali da omettere od occultare informazioni che, invece, sarebbe stato necessario includere per evitare di fuorviare il destinatario delle suddette comunicazioni. Quando il soggetto abilitato alla revisione si rende conto che il proprio nome è stato associato, anche indirettamente, a tali relazioni, comunicazioni o altre informative, deve intraprendere quanto necessario per prenderne le distanze
Il soggetto abilitato alla revisione altresì deve essere obiettivo, cioè non avere pregiudizi o conflitti di interesse, né accettare indebite influenze di terzi che possano condizionare il suo giudizio professionale né può essere esposto a situazioni che ne possono compromettere l’obiettività. In ogni caso, non deve svolgere l’incarico qualora il suo giudizio professionale sia pregiudicato o indebitamente influenzato da una circostanz