Garanzia statale anche per gli enti del terzo settore non commerciali

Dal 17 novembre gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, possono accedere alle risorse del fondo di garanzia per le Pmi. Ecco tutti i dettagli per accedere al fondo in un pratico schema riepilogativo.

Apertura del fondo Pmi alla garanzia statale per i finanziamenti degli ETS non commerciali

Enti terzo settore non commercialiDal 17 novembre gli “enti non commerciali”, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, possono accedere alle risorse del fondo di garanzia per le Pmi, potendo richiedere un prestito fino a 30mila euro alla banca o altro soggetto abilitato alla concessione del credito, che viene garantito dallo Stato al 100% e da restituire in massimo 10 anni.

Per ottenere la garanzia del fondo l’ente deve autocertificare che l’attività svolta è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19.

Le novità sono contenute nelle due diverse circolari (del 21 ottobre 2020, n. 19 e del 17 novembre 2020, n. 20) del Medio credito centrale che dà il via libera alla garanzia statale per gli enti non commerciali in applicazione a quanto statuito dal Decreto Agosto (n.104 del 14 agosto) convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.

 

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In passato potevano accedere al fondo Pmi solo gli enti commerciali. Parliamo ad esempio delle imprese sociale e degli enti del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all’autofinanziamento.

Dal 17 novembre possono farlo anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

 

Potenziamento fondo Pmi

Con il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 “Liquidità”, convertito nella legge 5 giugno 2020 n. 40, è stato potenziato il fondo di garanzia per fare fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti che stanno affrontando le conseguenze dell’epidemia da Covid-19.

Le procedure di accesso sono state semplificate, le coperture della garanzia incrementate e la platea dei beneficiari ampliata.

Enti non commerciali, imprese e professionisti che vogliono ottenere la garanzia del fondo, devono rivolgersi a banche e confidi che presentano la domanda.

Quando l’intermediario finanziario presenta la richiesta di garanzia al fondo il soggetto beneficiario riceve un’e-mail di avviso.

 

Caratteristiche della misura

I finanziamenti che saranno oggetto della richiesta di garanzia dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

  • durata massima di 120 mesi;
  • rimborso di quote di capitale non prima di 24 mesi;
  • importo massimo di 30.000 euro comunque non superiore:
    • O AL 25% DEI RICAVI DELL’ULTIMO BILANCIO O DELL’ULTIMA DICHIARAZIONE FISCALE,
    • O AL DOPPIO DELLA SUA SPESA SALARIALE ANNUA;
  • condizioni economiche vantaggiose (tasso di interesse calmierato nei limiti previsti dalla norma).

 

Avvertenza: Il limite di 30.000 euro fa riferimento all’ammontare complessivo che può ricevere un singolo soggetto beneficiario finale; nel computo dei 30.000 euro devono essere considerati tutti i finanziamenti ottenuti ai sensi della lettera m), comma 1, articolo 13 del DL Liquidità. Il soggetto beneficiario finale può dunque ripartire l’importo dei 30.000 euro su più finanziamenti e su più banche, l’importante è che venga sempre rispettato il limite del 25% dei ricavi o del doppio della spesa salariale annua previsto dalla norma.

 

L’intervento del fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario finale.

Inoltre, il soggetto finanziatore potrà erogare il finanziamento coperto dalla garanzia del fondo senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del fondo.

 

Caratteristiche dell’intervento

STEP 1 – SOTTOSCRIZIONE ALLEGATO 4 BIS E RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO

Presupposto per la richiesta di garanzia è la compilazione dell’allegato 4 bis da parte del soggetto beneficiario finale.

Dopo aver compilato e sottoscritto l’allegato 4bis, il soggetto beneficiario finale dovrà inviarlo, anche mediante indirizzo di posta elettronica non certificata, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, alla banca/intermediario finanziario/confidi (di seguito soggetto richiedente) a cui viene richiesto il finanziamento.

 

STEP 2 – PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI GARANZIA

Il soggetto richiedente individuato dal soggetto beneficiario finale, verificato il possesso dei requisiti di ammissibilità alla garanzia, inoltra la richiesta di garanzia tramite il Portale del Fondo di Garanzia.

Come conferma dell’avvenuta presentazione della richiesta da parte del soggetto richiedente, l’impresa riceve tramite mail il numero identificativo della richiesta.

 

STEP 3 – RILASCIO DELLA GARANZIA

La richiesta di garanzia viene istruita e deliberata dal consiglio di gestione in pochi giorni dalla data di inserimento a portale della stessa. L’esito della delibera di ammissione alla garanzia del Fondo viene comunicato sia al soggetto richiedente e sia all’impresa beneficiaria tramite PEC.

 

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