E’ particolarmente interessante una ordinanza della Corte di Cassazione secondo cui l’occupazione abusiva dell’immobile destinato alla propria abitazione costituisce legittima causa di forza maggiore che impedisce il trasferimento della residenza.
Approfondiamola in questo intervento.
Il fatto: agevolazioni, trasferimento della residenza e occupazione abusiva
I contribuenti propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il loro appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione dei contribuenti avverso un avviso di accertamento per imposte di registro e catastali per l’anno 2007.
La sentenza di appello si è discostata dalla nozione generalmente accolta di forza maggiore, avendo attribuito rilevanza ad aspetti – occupazione abusiva da parte di un terzo dell’immobile acquistato e preventiva conoscenza della circostanza da parte dell’acquirente – estranei a detta fattispecie.
I contribuenti, al cospetto dei massimi giudici, rilevano che non sarebbe stata l’occupazione a costituire la causa di forza maggiore, ma le resistenze opposte dall’occupante ad assumere i contorni di un vero e proprio evento sopravvenuto.
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Le ragioni della Corte: causa di forza maggiore idonea
Per la Corte, pronunciatasi con ordinanza n.10936 del 18 aprile 2019, “essendo il terzo un occupante abusivo, e dunque privo di titolo, vi era una legittima aspettativa da parte dell’acquirente – a prescindere dalla conoscenza del previo stato di occupazione – all’immediato escomio, sicché le vicende successive all’invito al rilascio ed i conseguenti atti d