Analizziamo le modalità di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto ad una persona fisica per le quote di società di persone, sia ai fini di una cessione, sia in caso di recesso. E per il recesso, ne analizziamo l’impatto fiscale, per il socio recedente e per la società.
Cessione di quote: valore del costo fiscalmente riconosciuto alla partecipazione di società di persone
Nel caso di cessione di quote di società di persone, come pure anche nel caso di recesso, si dovrà in ogni caso determinare il valore di costo fiscalmente riconosciuto alla partecipazione, per il socio persona fisica cedente.
Nel caso di cessione, per determinare il capital gain da tassare, oggi con l’unica aliquota del 26 %. Tassazione per cassa.
Nel caso di recesso, per la determinazione della differenza da recesso da tassare come reddito di partecipazione. Tassazione per competenza.
Tassazione separata se la partecipazione è posseduta da più di 5 anni oppure, su opzione, tassazione con le normali aliquote IRPEF (art.17, c.1, lett. l) e c. 3 TUIR), come anche per le partecipazioni possedute da un periodo inferiore.
In particolare non ci convincono due scelte, una del legislatore e una dell’Amministrazione finanziaria, peraltro consolidate e a quanto ci risulta nemmeno più messe in discussione, relativamente al recesso.
Una riguarda la categoria di reddito assegnata alla differenza di recesso per il socio recedente, reddito di partecipazione in luogo di reddito di capitale, e l’altra riguarda la deducibilità fiscale della differenza da recesso per la società, per via di certe illogicità che si potrebbero verificare.
Il costo fiscalmente riconosciuto
Il costo fiscalmente riconosciuto è dato dal prezzo di acquisto (o di sottoscrizione) della partecipazione, cui aggiungere gli utili fiscali dichiarati successivamente e detrarre gli utili distribuiti, nei limiti di quanto dichiarato, quindi sino a concorrenza dell’imponibile.
Lo stesso in caso di perdite fiscalmente determinate, da detrarre.
Sono in ogni caso escluse da tassazione le somme provenienti da rimborso del capitale e/o di finanziamenti soci.
In definitiva, il costo di acquisto è aumentato delle spese incrementative, dei versamenti in conto capitale, a fondo perduto, a copertura perdite, delle rinunce ai crediti e dei redditi imputati per trasparenza, con detrazione delle perdite attribuite e gli utili distribuiti, nel limite dei redditi fiscali.
Così precisa l’art. 68, comma 6 del Tuir:
“Per le partecipazioni nelle società indicate dall’articolo 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e da