Sussiste la responsabilità solidale dell’ente impositore e del concessionario in caso di iscrizione ipotecaria fondata su pretese tributarie annullate con sentenza del giudice tributario passata in giudicato?
L’agente della riscossione deve tenere una minima diligenza e quindi sollecitare il titolare del credito allo sgravio formale per l’intervenuto definitivo annullamento in sede giurisdizionale della pretesa tributaria?
La contestazione della pretesa tributaria può essere svolta direttamente nei confronti dell’ente creditore e il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di “adiectus solutionis causa”, mentre se l’azione è proposta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole della lite, ha l’onere di chiamare in causa l’ente creditore, in quanto non ricorre litisconsorzio necessario, sicchè l’erronea individuazione del legittimato passivo non determina l’inammissibilità della domanda?
Risarcimento danni per iscrizione ipotecaria illegittima: principio
L’agente della riscossione che provvede all’iscrizione d’ipoteca per una cartella derivante da un avviso di accertamento annullato, in conseguenza di un giudizio tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, con sentenza passata in giudicato nei confronti dell’Agenzia delle entrate, risponde del risarcimento del danno solidalmente[1] con l’amministrazione finanziaria, salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultima, pur non essendo stato parte del giudizio di annullamento da cui è scaturita la non debenza della pretesa tributaria iscritta a ruolo.
Occorre accertare il danno risarcibile in concreto.
Un danno non patrimoniale è risarcibile nel caso di lesione di diritti fondamentali ovvero costituzionalmente rilevanti solo se tali diritti sono specificati e il loro pregiudizio è provato, sia pure indiziariamente, anche con riferimento alla gravità della lesione ovvero alla non futilità del danno.
Tale assunto è stato statuito dalla sentenza della Cassazione sez. 3, n. 10814 del 2020 del 5/6/2020.
Iscrizione ipotecaria illegittima: la vicenda
Un contribuente in seguito ad una comunicazione di iscrizione ipotecaria ha citato in giudizio per il risarcimento del danno presso il giudice ordinario sia l’Agenzia che l’agente della riscossione.
Secondo il contribuente, l’ipoteca legale era illegittima e pregiudizievole, poiché fondata su due avvisi di accertamento annullati con 2 distinte sentenze passate in giudicato da cui era scaturita la cartella esattoriale che, dopo le sentenze avrebbe dovuto essere sgravata[2], anziché costituire titolo per l’iscrizione ipotecaria impugnata.
Resistevano entrambi nei due gradi di giudizio, ma il tribunale accoglieva la domanda e confermava la responsabilità solidale dell’ente impositore e dell’Agente della riscossione, condannandoli per responsabilità aggravata.
La sentenza veniva appellata e la Corte d’appello rigettava i motivi di gravame di entrambi. Avverso la sentenza della Ctr, gli uffici hanno ricorso per cassazione.
Pronuncia
Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno precisato quanto segue.
La caducazione del ruolo di riscossione, che consegue all’annullamento degli avvisi di accertamento, è causa di opponibilità della pretesa tributaria all’ agente della riscossione.
Essendo l’agente della riscossione un adiectus solutionis causa, non può essere ritenuto terzo dal punto di vista processuale.
Secondo tale principio se l’azione è proposta nei confronti dell’Ente impositore, la decisione emessa in tale giudizio vincola anche l’agente della riscossione, viceversa, se è proposta solo contro l’Agente della riscossione, quest’ultimo deve chiamare in causa l’ente creditore[3].
Ciò premesso, atteso che l’attività della pubblica amministrazione deve svolgersi con la necessaria diligenza e non deve arrecare danno ingiusto, l’accertamento dell’esercizio della normale prudenza dell’agente della riscossione, riguardo all’iscrizione ipotecaria, rientrerebbe nei poteri discrezionali del giudice di merito e, nella fattispecie, l’agente della riscossione doveva adottare una collaborazione diligente in forza dei rapporti con l’ente impositore.
Pertanto, la responsabilità dell’agente della riscossione è solidale, salvo la domanda di regresso nei confronti dell’Agenzia delle entrate in relazione alla condotta colposa ad essa riferibile.
Quanto al danno non patrimoniale subito dal ricorrente, occorre determinarlo in relazione ai disagi e turbamenti subiti dal contribuente, che vanno comunque dimostrati anche attraverso prove indiziarie, avuto riguardo alla non futilità della lesione, non potendosi ritenere «in re ipsa» collegato all’evento.
Gli Ermellini nel cassare la sentenza di appello sul punto relativo alla liquidazione dei danni, hanno comunque confermato la decisione nella parte in cui aveva ritenuto la responsabilità dell’ente impositore e del concessionario perché, malgrado l’incontestabile esclusione giudiziale del sotteso credito tributario, sia in fase stragiudiziale che nel corso del giudizio, essi avevano conti