La firma digitale irregolare non inficia la validità del ricorso che è da ritenersi comunque ammissibile. Lo sostengono i giudici tributari secondo i quali il carente rispetto delle regole tecniche non determina inammissibilità del ricorso. Il ricorso è valido a meno che non manchi materialmente la sottoscrizione o questa non sia desumibile da altri elementi dell’atto.
Il ricorso sottoscritto con firma digitale irregolare costituisce una mera irregolarità che, in quanto tale, non inficia la validità dell’atto.
La normativa in materia non prevede una espressa sanzione di inammissibilità del ricorso nel caso di carente rispetto della regolamentazione tecnica (firma digitale), risultando comunque l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione finanziaria (CTP Reggio Emilia n. 164/2020).
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Normativa del PTT
Il decreto direttoriale 4 agosto 2015 ha fissato le regole tecniche concernenti il deposito del ricorso e la costituzione in giudizio nell’ambito del processo tributario telematico, previa notifica a mezzo Pec.
Tale decreto ha reso di fatto operativo le disposizioni del Decreto Ministeriale n. 163/2013, avente ad oggetto il Regolamento in materia di strumenti informatici e telematici nel processo tributario
Il decreto ministeriale, in particolare, contiene le regole tecnico-operative riguardanti la registrazione al Sigit (sistema informativo della giustizia tributaria), le notificazioni e comunicazioni, la costituzione in giudizio, formazione e consultazione del fascicolo, il deposito degli atti e il pagamento del contributo unificato tributario, da eseguirsi secondo le disposizioni contenute nel DPR n. 115/2002.
Per quanto attiene la costituzione in giudizio, il ricorrente trasmette al Sigit il ricorso, la ricevuta PEC attestante l’avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti.
La documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l’iscrizione a ruolo.
Con le stesse modalità dovranno essere trasmessi gli atti successivi alla costituzione in giudizio (art. 7 Decreto Direttoriale).
Per la parte resiste