Torniamo sul tema dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 con particolare attenzione rivolta ai più recenti chiarimenti forniti a riguardo dall’Agenzia Entrate.
È stata già commentata su questo sito la portata operativa il cosiddetto “stralcio” del saldo IRAP 2019 stabilito dal decreto cosiddetto “Rilancio” (Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.77): per approfondire leggi “Esonero dal versamento del Saldo IRAP 2019 nel prospetto aiuti di Stato IRAP 2020” di Vito e Giuseppe Dulcamare.
Come noto, sulla base di quanto previsto dall’art. 24 di detto Decreto, le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi[1], non sono tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40%, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020.
Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.
Stralcio del debito IRAP 2019: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
L’Amministrazione finanziaria ha in proposito diramato un importante chiarimento in merito alla particolare ipotesi del contribuente che, con riferimento al 2018, ha eccedenza di credito IRAP, esuberante rispetto agli acconti 2019 (compensazione verticale), da portare a deconto del saldo IRAP 2019 oggetto di stralcio.
L’Agenzia delle Entrate, recependo l’interpretazione autorevole espressa da ASSONIME (Cfr. la Circolare N. 12/2020) ha espresso l’avviso che il saldo IRAP 2019 oggetto di stralcio debba essere computato al lordo delle eccedenze di credito 2018.
Infatti, ha chiarito nella Circo