Dalla Cassazione arrivano alcuni importanti chiarimenti circa le formalità richieste dal contribuente per l’accesso alle agevolazioni prima casa. Approfondiamo in questo contributo…
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 5349 del 27/02/2020, ha chiarito alcuni rilevanti concetti in tema di formalità che il contribuente può e deve adempiere per poter accedere alle agevolazioni prima casa.
(Per approfondire leggi “Agevolazioni prima casa: non vale la dimora abituale” di Gianfranco Antico)
Inapplicabilità agevolazioni prima casa: il caso di studio
Nel caso di specie, il contribuente ricorreva per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, stabilendo, in riforma della decisione di primo grado, l’inapplicabilità delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa, in quanto il contribuente non aveva «reso la dichiarazione di sussistenza dei requisiti agevolativi con atto autenticato davanti ad Autorità diversa da quella che aveva redatto il provvedimento giudiziario».
Il ricorrente eccepiva, in particolare, violazione di legge con riferimento al Dpr. n. 445 del 2000, artt. 46 e 47, al Dl. n. 12 del 1985, art. 2, conv. in L. n. 118 del 1985, e alla L. n. 168 del 1982, art. 1,