Il Decreto Liquidità è intervenuto sulle norme che regolano i finanziamenti dei soci alle società, allo scopo di agevolare la ricapitalizzazione delle imprese dopo l’emergenza da CoronaVirus, in particolar modo rivedendo le norme che postergano le restituzioni dei finanziamenti soci al pagamento degli altri creditori sociali.
Finanziamenti dei soci: premessa generale
Il Decreto Legge 8.04.2020 n. 23 (decreto liquidità convertito nella Legge n. 40/2020), ha disposto con l’art. 8 che, a far data dal 9 aprile 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2020, ai finanziamenti dei soci effettuati a favore delle società non si applicano gli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile (pertanto è in vigore in tale periodo una temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento).
Nota
In via generale si ricorre all’apporto dei soci soprattutto quando la società ha necessità di reperire risorse finanziarie ma ha difficoltà a reperire tali risorse sul mercato e/o a sostenerne gli elevati costi.
Finanziamenti soci: la normativa generale da tenere in considerazione
Al fine di gestire in maniera corretta l’operazione del finanziamento da parte dei soci risulta utile focalizzare l’attenzione sui seguenti punti:
1) segnalazione delle operazioni nella Nota Integrativa
I finanziamenti dei Soci vanno segnalati nella Nota Integrativa anche nel caso di presentazione del Bilancio abbreviato ai sensi dell‘art. 2427 codice civile e, come disposto dal “principio contabile OIC 28”, occorre fornire i criteri per la rilevazione e la classificazione nel bilancio di esercizio di tali voci.
2) forma libera o forma scritta del finanziamento
Pur non richiedendo la “forma scritta”, ai sensi dell’art. 1284 del codice civile, la previsione di un tasso di interesse superiore al tasso legale impone tale modalità anche se la forma scritta è sempre consigliabile anche in presenza di un “finanziamento infruttifero al fine di regolarizzare la volontà