Come è noto, nel contenzioso tributario non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale, tuttavia esistono delle “prassi” compatibili con la legislazione vigente che in sostanza sono intese a produrre effetti analoghi a quelli delle testimonianze in sede processuale.
Per quanto stabilito dall’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, nel contenzioso tributario non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
Come si dirà, tuttavia, esistono delle “prassi” compatibili con la legislazione vigente che in sostanza sono intese a produrre effetti analoghi a quelli delle testimonianze in sede processuale.
(Per approfondire leggi anche: Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non impedisce di usare dichiarazioni extraprocessuali di Fulvio Graziotto)
In realtà, se pure deve escludersi il rango di “prova processuale”, la dichiarazione di cui sia fornito resoconto in un processo verbale, ovvero anche in altre forme di “trascrizione” valutabili dal giudice, ottiene un riconoscimento generale quale “elemento indiziario”, in grado di fondare (da sola o in combinazione con ulteriori elementi) la decisione dell’organo giudicante.
Su tali questioni è intervenuta la Cassazione con la sentenza n. 9903 del 27.05.2020, più avanti ripresa e commentata.
Divieto di prova testimoniale: aspetti generali
Le norme in materia di prove nel contenzioso tributario andrebbero lette in coordinamento con quelle che riguardano la motivazione degli accertamenti, considerato che questo particolare processo di “impugnazione – merito” deve conoscere la sostanza delle contestazioni, utilizzando gli stessi poteri a disposizione degli uffici fiscali.
Sotto il profilo più strettamente processuale, la prova testimoniale rimane esclusa dal processo tributario, rito speciale a spiccato carattere “cartolare”.
È chiaro tuttavia che in tale processo trovano ingresso (vedremo in quale modo e con quale forza) le dichiarazioni di terzi rese a verbale, entrate entrano a far parte della motivazione dell’atto impugnato che fa rinvio al processo verbale di constatazione.
Prova testimoniale
In generale, per quanto riguarda le giurisdizioni ordinarie, e in particolare in ambito processuale civile, la prova testimoniale:
- è la narrazione di fatti della causa fatta al giudice da soggetti che non sono parti nel processo;
- è esclusa quando si controverta di un atto per il quale la forma scritta è richiesta “ad substantiam”;
- non è ammessa se ha ad oggetto un contratto, un pagamento o una remissione di debito per un valore superiore a 2,58 euro, anche se il giudice può consentire la prova oltre questo limite, in considerazione della qualità delle parti, della natura del contratto e di qualunque altra circostanza (artt. 2721 e 2726 c.c.);
- non è ammessa, indipendentemente dal valore, se ha ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, se viene allegato che la stipulazione è avvenuta in precedenza o in contemporanea (art. 2722 c.c.);
- non è ammessa quando la legge (es. transazione) o la volontà delle parti (cd. forma convenzionale) richiedono la forma scritta ad probationem, a meno che il contraente abbia senza sua colpa perso il documento che gli forniva la prova (art. 2725 c.c.).
La prova testimoniale è in ogni caso ammessa (art. 2724 c.c.) se:
- è preesistente un principio di prova per iscritto;
- il contraente è stato nell’impossibilità