Bonus Pos: istituito il codice tributo 6916

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo del credito di imposta per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici. Ecco come usarlo in F24…A cura di Jessica Dri

Istituito nuovo codice tributo per il bonus Pos

bonus pos codice tributo 6916

Il cosiddetto Bonus Pos è stato introdotto con l’Art. 22 della Legge 124/2019 e prevede un credito di imposta del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carte di credito, di debito o prepagate in relazione a cessioni di beni e servizi nei confronti di consumatori finali dal 1 Luglio 2020.

(Per approfondire…“Credito d’imposta del 30% per le commissioni POS” di Devis Nucibella)

Gli esercenti attività di impresa, arte o professione possono beneficiare del credito se nell’anno di imposta precedente hanno conseguito ricavi e compensi inferiori a 400.000€.

 

Obblighi informativi

Per poter verificare la spettanza del credito, sono stati previsti degli specifici obblighi informativi in capo agli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento: tali soggetti devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento, le seguenti informazioni:

  • codice fiscale dell’esercente;
     
  • mese e l’anno di addebito;
     
  • numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
     
  • numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
     
  • importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
     
  • ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

 

Bonus pos: le operazioni da comunicare

Obblighi informativi sono previsti anche per i prestatori di servizi di pagamento che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con gli esercenti.

Questi devono trasmettere in modalità telematica all’esercente, entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento, un prospetto che contenga le seguenti informazioni:

  1. elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
     
  2. numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
     
  3. numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
     
  4. prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che illustri l’ammontare:
     

    1. delle commissioni totali come definite nell’articolo 2, comma 1, lettera b);
       
    2. delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
       
    3. dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Queste informazioni assumono fondamentale importanza in quanto devono essere utilizzate per calcolare il credito di imposta spettante che, in base alla Risoluzione 48/E del 31.08.2020, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello del sostenimento della spesa.

 

Bonus Pos: codice tributo 6916 in F24

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente in via telematica utilizzando il codice tributo 6916: “credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124”.

Il codice tributo per il bonus pos deve essere indicato nella sezione “Erario” e può essere inserito sia nella colonna “importi a credito compensati” per l’utilizzo del credito, sia nella colonna “importi a debito versati” in caso di riversamento dell’agevolazione per errato utilizzo.

I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta nei formati “00MM” e “AAAA”.

Infine, il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

 

A cura di Jessica Dri

Sabato 12 settembre 2020