Il Superbonus del 110%, relativo all’esecuzione di interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico, potrà essere utilizzato anche dalle Onlus, dalle Organizzazioni di volontariato e dalle Associazioni di promozione sociale, mentre sono invece escluse dal beneficio le altre tipologie di enti non commerciali (ad esempio, la detrazione non potrà essere fatta valere per i lavori effettuati da un’associazione culturale).
Vediamo come applicare il superbonus 110% per gli enti del Terzo Settore ammessi al beneficio.
Il Superbonus del 110 per cento, introdotto dal decreto rilancio e relativo all’esecuzione di interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico, potrà essere utilizzato anche dalle Onlus, dalle Organizzazioni di volontariato e dalle Associazioni di promozione sociale.
Si tratta dell’ultima modifica introdotta durante l’iter di conversione in legge del decreto. Inoltre, il beneficio potrà essere fatto valere anche dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche, sia pure limitatamente agli immobili utilizzati come spogliatoi.
Sono invece esclusi dal beneficio le altre tipologie di enti non commerciali.
Ad esempio, la detrazione non potrà essere fatta valere per i lavori effettuati da un’associazione culturale.
Le attività commerciali e le attività istituzionali
Si pone il problema di comprendere se la maxi detrazione del 110 per cento