L’art. 2467 del Codice Civile afferma che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. L’obiettivo del legislatore civilistico è quello di contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale nelle società, provocati dalla convenienza dei soci a diminuire l’esposizione al rischio d’impresa, versando i capitali in società nella forma del finanziamento, invece che in quella del conferimento. Approfondiamo l’argomento…
Il rimborso dei finanziamenti ai soci: premessa
L’art. 2467 c.c., rubricato “Finanziamenti dei soci” (il cui testo sarà sostituito l’1 settembre 2021, quindi a settembre dell’anno prossimo che, nella nuova formulazione, “perderà”, come precisiamo di seguito, la parte finale del primo comma), dispone quanto segue:
- il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. In tema, la Corte di Cassazione, sez. I, del 20 maggio 2016, n. 10509, afferma che un finanziamento concesso nelle condizioni di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento, subisce una postergazione legale, che non conduce alla riqualificazione del prestito da finanziamento a conferimento – la qual cosa avrebbe escluso il diritto al rimborso – ma incide sull’ordine di soddisfazione dei crediti;
- e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito [parte finale del I° comma che sarà “perduta”, con decorrenza 1° settembre 2021 (Si veda l’art. 389, comma 1, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito dall’art. 5, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23), a seguito dell’art.
383, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 14/2019];
- nel II° comma, si dà la definizione dei “finanziamenti dei soci a favore della società”, precisando “in qualsiasi forma effettuati”, collocandoli in momenti delicati della vita societaria:
- in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto;
- oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
L’obiettivo del legislatore civilistico è quello di contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale nelle società, provocati dalla convenienza dei soci a diminuire l’esposizione al rischio d’impresa, versando i capitali in società nella forma del finanziamento, invece che in quella del conferimento.
A tal proposito, la predetta sentenza della Corte di Cassazione n. 10509/2016, definisce la sottocapitalizzazione della società, “quale tecnica di traslazione sui creditori e sui terzi del rischio da continuazione dell’attività in regime di crisi, con eventuale profitto dei soci ed aggravamento del dissesto a scapito dei creditori”
Sull’argomento, è intervenuto l’art. 1, comma 239, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, che ha corretto il tiro, escludendo l’applicazione dell’anzidetto art. 2467 c.c. alle somme versate dai soci alle cooperative, a titolo di prestito sociale.
Dopo l’art. 2467 c.c., è necessario, ai fini che qui interessa, riportare anche l’art. 2497-quinquies c.c., rubricato “Finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento”: “Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l’art. 2467 c.c.”.
A completamento del predetto art. 2467 c.c., si indicano alcuni riferimenti legislativi e cioè l’art. 182-quater, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti), e dell’art. 102, comma 1, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Finanziamenti prededucibili dei soci).
(Per approfondire…“I finanziamenti soci in bilancio” di Riccardo Bigi e Luca Bianchi)
Soggetti interessati
La collocazione dell’art. 2467 c.c. nel Titolo V – Delle società, Capo VII – Della soci