In tema di imposte sui redditi, dalla previsione di cui all’articolo 109 del Tuir, si desume che, anche per le spese e gli altri componenti negativi, l’obiettiva determinabilità, prevista dalla legge ai fini dell’individuazione del corretto esercizio di competenza, non è collegabile alla manifestazione della volontà delle parti sul costo, essendo, altrimenti, ad esse rimessa la scelta di stabilire a quale esercizio imputare il relativo componente del reddito d’impresa, e il mancato accordo delle parti non significa che il costo non possa essere obiettivamente determinabile prima dell’accordo stesso.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 10163 del 28/05/2020, ha espresso rilevanti considerazioni in tema di principio di competenza.
Nel caso di specie, una società aveva impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, un avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, in relazione all’anno 2006, costi non deducibili perché non documentati e costi non di competenza.
Principio di competenza e registrazione delle fatture
In particolare, la contribuente deduceva di avere imputato la fattura contestata all’esercizio 2006, anziché al 2005, poiché solo nel 2006 era divenuto certo ed obiettivamente determinabile l’esatto ammontare delle prestazioni.
I giudici di primo grado accoglievano il ricorso limitatamente alla deducibilità di tale costo, rigettandolo per il resto.
In esito all’appello proposto dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’impugnazione e, dopo avere dato atto che la prestazione non era regolata da alcun contratto o accordo scritto, circostanza questa comunque del tutto irrilevante in ragione del principio della libertà di forma negoziale, poneva in rilievo che le ammissioni del legale rappresentante della società cedente e della società cessionaria, che avevano dichiarato che le prestazioni oggetto di fatturazione erano state eseguite nell’anno 2005 e che nello stesso anno erano stati pagati acconti per euro 91.329,00 (circostanze non contraddette da prova contraria), lasciavano r