Approfondiamo il tema delle proroghe relative ai bilanci chiusi al 31/12/2019: le società che hanno approvato il bilancio entro i 180 giorni – diciamo ad esempio il 28/6/2020 – possono versare le imposte relative a fine luglio senza maggiorazioni.
Versamento imposte per i soggetti IRES: le nuove scadenze
Il giorno 20 luglio 2020, costituente la proroga disposta dal DPCM 27 giugno 2020, si è concluso senza l’ulteriore auspicata proroga per il versamento di saldo e acconto da parte dei soggetti IRES.
Detta proroga, però, si era resa operativa dal punto di vista oggettivo, ai:
- soggetti che esercitano un’attività esclusiva o prevalente per la quale sono stati validati gli Isa-indici sintetici di affidabilità fiscale, con ricavi o compensi di entità non superiore a € 5.164.569;
- contribuenti forfetari e a quelli cosiddetti “minimi”;
- soggetti che partecipano, ex artt. 5, 115 e 116 del Tuir, a società, associazioni o imprese “trasparenti” che soddisfano i requisiti predetti (soci di società di persone o associati di studi professionali o società a responsabilità limitata in trasparenza fiscale; collaboratori dell’impresa familiare; ecc.);
oltre ai soggetti che procedono a determinare il reddito imponibile con di criteri forfetari, mentre, come regola, per quanto riguarda i contribuenti:
- imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario;
- persone fisiche “private”;
- soggetti Isa che hanno conseguito ricavi o compensi di ammontare superiore a € 5.164.569;
- soggetti per i quali l’attività posta in essere in modo prevalente non risulta interessata dagli Isa;
il termine per procedere al versamento delle imposte, con possibilità di rateazione, è quello “ordinario” entro il 30 giugno 2020 o entro i 30 giorni successivi (quindi: entro il 30 luglio