Professionisti con partita IVA: domanda per il bonus 1.000 euro

L’INPS è intervenuto in favore dei liberi professionisti con partita IVA, iscritti alla Gestione Separata e non alla Casse di previdenza, ai quali, a seguito dell’emergenza da Covid-19, spetta ora un’indennità di 1.000 euro. Quali sono le regole per poterne fruire?

professionisti bonus 1.000 euroI liberi professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS, non iscritti alle Casse di previdenza, danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, devono presentare domanda per fruire del bonus di maggio di 1.000 euro, anche se ne hanno già fruito delle 600euro per marzo e aprile.

E’ quanto ha chiarito l’INPS il 19 giugno scorso, il quale ha comunicato che è attivo il servizio online per la richiesta dell’indennità Covid-19 alla quale va allegata la dichiarazione di aver subito una riduzione del reddito di almeno il 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso bimestre 2019.

 

Domanda per il bonus 1.000 euro: beneficiari

Il bonus 1.000 euro, per il mese di maggio 2020 previsto nel Decreto Rilancio, è riservato a una specifica platea in possesso di precisi requisiti.

In particolare:

  • liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, hanno diritto (art. 84, comma 2, del decreto Rilancio) a una indennità di 1.000 euro per maggio 2020, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019;
  • co.co, con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità. Il rapporto di lavoro deve essere cessato entro il 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio);
     
  • stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
     
  • lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

Cumulabilità e incumulabilità

Il bonus di maggio non è cumulabile con:

  • altre indennità previste dall’articolo 84 del decreto Rilancio;
     
  • indennità a favore dei lavoratori sportivi (articolo 98 del D.L. n. 34 del 2020);
     
  • Reddito di Emergenza;
     
  • Reddito di Cittadinanza, ma ne possono produrre un incremento fino all’importo dell’indennità;
     
  • bonus per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private e per gli altri lavoratori di cui all’articolo 44, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020;
     
  • indennità a favore dei lavoratori domestici (articolo 85 del decreto Rilancio).

Il bonus è i cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, con le borse lavoro, premi e lavoro occasionale non superiore a 5.000 euro.

Al contrario, l’indennità non è compatibile con l’APE sociale (articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii)e con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza privati (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103).

 

Regime fiscale

Le indennità non concorrono alla formazione di reddito ai fini fiscali, pertanto, per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

 

Professionisti e partite iva

Come già evidenziato i liberi professionisti (senza cassa privata) devono dimostrare la riduzione del reddito del secondo bimestre 2020 (marzo-aprile) di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso periodo del 2019 per poter accedere al bonus per il mese di maggio.

Il reddito viene calcolato secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi/compensi percepiti e i costi inerenti all’attività sostenuti, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Ovviamente, il professionista, nella presentazione della domanda, dovrà autocertificare all’INPS, il possesso dei requisiti.

Successivamente, l’INPS, provvederà a comunicare all’Agenzia delle Entrate, i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato la domanda per la verifica e l’Agenzia restituirà gli esiti all’INPS.

 

Professionisti con cassa privata

Discorso a parte va invece fatto per i professionisti ordinistici iscritti alle Casse di previdenza professionale.

Per questi, è in corso di erogazione il bonus di aprile di importo pari a 600 euro ai professionisti che hanno fruito del bonus dello stesso importo per il mese di marzo.

Gli altri dovranno invece presentare la domanda alla Cassa di previdenza di iscrizione entro l’8 luglio.

 

Stagionali turismo, termali

Possono beneficiare del Bonus 1.000 euro, i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto rilancio a condizione di non:

  • essere titolari di pensione;
  • avere un rapporto di lavoro dipendente;
  • percepire la NASPI;

alla data di entrata in vigore del Decreto in corso di approvazione.

Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del Decreto in corso di approvazione.

 

Lavoratori dello spettacolo

Per i lavoratori dello spettacolo, è prevista l’indennità di 600 euro anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

 

Bonus 1.000 euro: presentazione della domanda

La domanda va presentata in via telematica all’INPS utilizzando la procedura disponibile dallo scorso 19 giugno.

Il servizio online consente di:

  • inviare online la domanda tramite la funzionalità “Invio domanda”;
  • verificarne lo stato tramite la funzionalità “Esiti”.

Per accedere al servizio occorre dotarsi del Codice Fiscale e delle credenziali SPID o PIN INPS o CNS o Carta di identità elettronica 3.0. (CIE).

Occorre cliccare su il pulsante, “Servizi online”, poi, “Indennità COVID-19” ed infine su “Invio domanda.

Apparirà un file riepilogativo sulle prestazioni da richiedere, tra queste c’è il bonus 1.000 euro.

Per procedere ad inoltrare la domanda occorre cliccare su avanti, deve essere inserito poi, il codice fiscale ed i recapiti (email e numero di telefono), e cliccare ancora su avanti.

In una pagina successiva, vengono specificati i requisiti per ottenere il bonus.

Deve, poi essere scelta la modalità di pagamento con la quale si vuole ottenere il bonus 1.000 euro di maggio per partite IVA:

  • Accredito su conto corrente;
  • Bonifico domiciliato;
  • Accredito su un IBAN Area SEPA (extra Italia).

Successivamente, occorre, contrassegnare i campi richiesti, i quali svolgono le veci di un’autocertificazione al fine di ottenere il Bonus 1.000 euro professionisti, autonomi e partite IVA.

Fino a quando la domanda resta n attesa di esito è possibile modificare la modalità di pagamento e rettificare l’IBAN.

In assenza dei requisiti richiesti è ammessa la rinuncia alla domanda inviata.

 

Chi non deve fare domanda

La domanda non deve essere presentata da:

  • collaboratori coordinati e continuativi (indennità di 1.000 euro);
     
  • lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (indennità di 1.000 euro);
     
  • lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e stabilimenti termali (indennità di 600 euro);
     
  • i lavoratori intermittenti (indennità di 600 euro);
     
  • lavoratori con contratto di lavoro autonomo occasionale (indennità di 600 euro);
     
  • incaricati alle vendite a domicilio (indennità di 600 euro);
     
  • lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (indennità di 600 euro).

Ricordiamo come già evidenziato che i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago e per i lavoratori agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali, non è previsto il beneficio per il mese di maggio.

 

A cura di Giovanna Greco

Venerdì 3 luglio 2020