Decreto Rilancio: il tax credit vacanze si allarga

In questo contributo forniamo ulteriori chiarimenti in tema di tax credit vacanze, l’agevolazione introdotta dal DL Rilancio in favore dei cittadini, e volta ad incentivare il settore turismo, penalizzato dall’emergenza da Covid-19. A chi spetta, come farne richiesta e come beneficiarne.

decreto rilancio tax credit vacanzeCon l’arrivo dell’estate l’Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni sul cd. tax credit vacanze.

La circolare n.18/E del 3 luglio si occupa, infatti, dello strumento messo a disposizione dei cittadini, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Vediamo, quindi, gli opportuni chiarimenti offerti, che di fatto ampliano il raggio d’azione della norma, rendendola più appetibile.

(Per approfondire…“Il tax credit vacanze trova il Provvedimento di attuazione”)

 

Tax credit vacanze: la norma

L’art.176, del D.L. n. 34/2020 introduce, limitatamente al periodo d’imposta 2020, un credito in favore delle famiglie, che ha trovato il Provvedimento di attuazione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (prot. n. 237174 del 17 giugno 2020).

L’agevolazione consiste in un credito fruibile esclusivamente nella misura dell’80 %, d’intesa con il fornitore, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 % come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Beneficiari della norma sono le famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro.

Il credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonche’ dagli agriturismi e dai bed&breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Pertanto, sulla base della norma, afferma la circolare n.18/2020, l’agevolazione spetta esclusivamente in relazione a soggiorni in relazione ai quali, almeno un giorno, ricada nel suddetto periodo di riferimento.

La stessa circolare n.18/2020 precisa, inoltre, che il credito d’imposta vacanze spetta in relazione ad un unico soggiorno – fruito nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2020 – e deve essere utilizzato in relazione al pagamento effettuato a favore della struttura turistica fornitrice del servizio.

 

La misura del credito

Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito in misure diverse, a secondo della composizione del nucleo familiare:

  • 500 euro per ogni nucleo familiare, composto da tre persone;
  • 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone:
  • 150 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona.

Specifica la circolare n.18/2020 che beneficiari del credito d’imposta sono i nuclei familiari con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro.

L’ISEE è calcolato sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e vale annualmente per tutti i membri del nucleo e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi.

Sempre la circolare n.18/2020 precisa che per «nucleo familiare», ai fini che qui interessano, si intende quello definito dal regolamento per la determinazione dell’ISEE, da non confondere con la nozione di «familiare a carico», ai sensi dell’art.12 del T.U.n.917/86.

Più precisamente, il «nucleo familiare» è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatte salve le eccezioni stabilite dal medesimo art.3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

 

Tax credit vacanze: ulteriori precisazioni dalla Circolare n. 18/2020 dell’Agenzia Entrate

Ulteriori precisazioni sono fornite dalla circolare n.18/E del 3 luglio:

  • qualora la fattura sia intestata a un familiare fiscalmente a carico di un altro soggetto, la detrazione spetta a quest’ultimo solo se risulta appartenere al medesimo nucleo familiare ISEE;
     
  • in caso di genitori separati con un figlio a carico fiscalmente di entrambi i genitori, la detrazione per il Credito d’imposta Vacanze potrà essere fruita in dichiarazione dei redditi solo dal genitore che ha, nel nucleo familiare ai fini ISEE, il soggetto minore a carico fiscalmente, che ha fruito del servizio ed a cui la fattura è intestata.

 

Tax credi vacanze: le condizioni del credito

Il comma 3, dell’art.176, del D.L.n.34/2020, riconosce il credito alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

  1. le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed&breakfast;
     
  2. il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell’art.2 del D.Lgs.n.127/2015, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
     
  3. il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus, la circolare n.18/2020 afferma che occorre fare riferimento – indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato – ai soggetti svolgono effettivamente le attività previste dalla norma.

A titolo indicativo e non esaustivo, tali attività sono riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO.

 

Attività coinvolte

A titolo esemplificativo, vengono citate le seguenti voci:

  • 55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI • 55.10.00 Alberghi – fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande);
     
  • 55.20 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI • 55.20.10 Villaggi turistici • 55.20.20 Ostelli della gioventù • 55.20.30 Rifugi di montagna – inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande;
     
  • 55.20.40 Colonie marine e montane;
     
  • 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole;
     
  • 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence i. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze ii. cottage senza servizi di pulizia;
     
  • 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole.

Per attività agrituristica, si intende la struttura che svolge l’attività di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e alle relative norme regionali.

In ogni caso, il fornitore del servizio turistico, è tenuto a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.n.445/2000, di essere un’impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed & breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Tale dichiarazione è resa attraverso l’apposita procedura web.

Sono inclusi i soggetti che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica cd. stagionale mentre non sono inclusi tra i soggetti che erogano i servizi che danno diritto al credito in esame coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR (cfr. circolare n.18/2020).

Osservano gli estensori del documento di prassi appena pubblicato che per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale.

Ne consegue che anche i forfettari (che non emettono fattura ex art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) possono applicare lo sconto in commento.

 

Divieto di frazionamento del credito di imposta

Viene, ancora, ribadito che il credito d’imposta deve essere utilizzato in un’unica soluzione, senza possibilità di frazionamento, e che non può essere oggetto di rimborso in caso di mancata fruizione del soggiorno.

Pertanto:

nel caso in cui, per la prestazione del servizio turistico, sia emessa una fattura in acconto e una fattura a saldo, con i relativi pagamenti, il Credito d’imposta Vacanze potrà essere utilizzato solo in relazione ad uno dei due pagamenti.

Non può essere utilizzato, inoltre, sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura dall’unico fornitore.

Ad esempio, nel caso di soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da ALFA, è possibile includere, ai fini del Credito d’imposta Vacanze, i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di BETA solo se gli stessi sono indicati nell’unica fattura emessa da ALFA”.

La circolare n.18/E, inoltre, sull’obbligo normativo previsto – la fattura, il documento commerciale, lo scontrino o la ricevuta fiscale devono riportare il codice fiscale del componente del nucleo che intende fruire dell’agevolazione – precisa che il componente del nucleo familiare ISEE, che effettua il pagamento, può non coincidere con il soggetto che intende fruire del Credito d’imposta Vacanze, a nulla rilevando quale dei soggetti del nucleo sostiene la spesa.

Né è necessario che sia l’intero nucleo a fruire del servizio.

 

Modalità di fruizione del credito

Come abbiamo anticipato, il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 % in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.

 

Richiesta di accesso all’agevolazione tramite PagoPA Spa

Come si legge al punto 2 del Provvedimento di attuazione, la richiesta di accesso all’agevolazione è effettuata, a decorrere dal 1° luglio 2020, da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare mediante l’applicazione per dispositivi mobili denominata IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A., accessibile mediante l’identità SPID o mediante la Carta di identità elettronica (CIE).

PagoPA S.p.A., attraverso un servizio di cooperazione applicativa messo a disposizione dall’INPS, verifica la sussistenza dei requisiti e restituisce al richiedente un messaggio contenente l’esito della richiesta.

Se dalla verifica emerge che non risulta presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, il richiedente viene informato della necessità di presentare la relativa DSU e, una volta effettuato tale adempimento, di ripresentare la richiesta di accesso all’agevolazione.

 

Calcolo ISEE e presentazione DSU

Per il calcolo dell’indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), occorre infatti presentare all’Inps la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica di un nucleo familiare e che ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.

In caso di esito positivo della verifica PagoPA S.p.A. genera un codice univoco ed un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto.

PagoPA S.p.A. invia all’Agenzia delle entrate il predetto codice univoco, l’importo massimo dell’agevolazione spettante e i codici fiscali dei componenti del nucleo familiare, ai fini delle successive verifiche in merito alla fruibilità dello sconto e della detrazione previste.

In esito alla corretta acquisizione dei predetti dati, l’Agenzia delle entrate conferma al richiedente, per il tramite dell’applicazione, il riconoscimento dell’agevolazione, comunicando il codice univoco ed il QR-code nonché l’importo massimo dell’agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile.

In caso di esito positivo della verifica, se la DSU di riferimento presenta omissioni o difformità, secondo quanto disposto dall’articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e dall’articolo 4 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, il richiedente, prima che confermi la richiesta, è informato della circostanza che l’Agenzia delle entrate successivamente richiederà, al soggetto che fruirà dell’agevolazione, idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU.

 

Accettazione richiesta di agevolazione

Nel caso in cui la richiesta di accesso all’agevolazione sia stata accolta non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente al medesimo nucleo familiare.

Al momento del pagamento, presso il fornitore, dell’importo dovuto, il componente del nucleo familiare comunica al fornitore il codice univoco, o esibisce il QR-code.

Al fine di poter procedere all’applicazione dello sconto, il fornitore acquisisce il codice univoco (o il QR-code) e lo inserisce, unitamente al codice fiscale dell’intestatario della fattura ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale e all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile mediante l’identità SPID, le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate, la Carta Nazionale dei Servizi o le credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con la stessa procedura web il fornitore dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere un’impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed&breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Attraverso la procedura web di cui sopra, sulla base delle informazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate da PagoPA S.p.A., il fornitore verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile.

In caso di esito positivo della verifica il fornitore conferma, a sistema, l’applicazione dello sconto.

Da questo momento, l’operazione non può essere annullata, l’agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare, anche per l’importo eventualmente residuo rispetto alla misura massima.

 

Utilizzo dello sconto

L’Agenzia delle entrate trasmette, mediante un servizio in cooperazione applicativa, le informazioni relative all’utilizzo dello sconto a PagoPA S.p.A. e il richiedente è informato dall’App IO, con apposito messaggio, dell’avvenuta fruizione dello sconto e della data di utilizzo.

Le medesime informazioni sono rese disponibili in consultazione all’interno di un’apposita sezione del cassetto fiscale del soggetto che ha utilizzato lo sconto.

In forza di quanto indicato nella circolare n.18/2020, il codice univoco (o il relativo QR-code) può essere utilizzato anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato con l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator.

E’ necessario che l’intermediario assicuri l’espletamento delle procedure di cui ai punti 3.5 e seguenti del Provvedimento, comunicando al fornitore del servizio turistico il codice univoco (o il relativo QR-code), unitamente al codice fiscale dell’intestatario della fattura (ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale) e all’importo del corrispettivo dovuto, ai fini dell’inserimento dei predetti dati nell’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

In alternativa, qualora il fornitore del servizio turistico sia un soggetto diverso da una ditta individuale, può incaricare, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, l’intermediario ad operare, in suo nome e per suo conto, nella procedura di cui al punto 3.5 e seguenti del Provvedimento.

In entrambi i casi, il documento di spesa deve essere emesso in nome e per conto del fornitore del servizio turistico, secondo quanto disposto dall’art. 21 del D.P.R.n.633/72.

 

Tax credit vacanze: il rimborso dello sconto al fornitore

Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art.17 del D.Lgs.n.241/97, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonche’ a istituti di credito o intermediari finanziari.

Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Come si legge al punto 4 del Provvedimento attuativo, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore recupera lo sconto effettuato mediante un credito d’imposta di pari importo fruibile esclusivamente in compensazione, senza l’applicazione del limite di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle cessioni, pena lo scarto del modello F24.

Con successiva risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

Come anticipato, in alternativa all’utilizzo in compensazione, sempre a decorrere dal giorno successivo alla conferma dello sconto, il credito d’imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari, attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

I cessionari utilizzano il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la medesima piattaforma di cui sopra.

 

La responsabilità del fornitore dei servizi e dei cessionari

Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato e l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

Sono demandate ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare sentito l’Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell’Autorita’ garante per la protezione dei dati personali, le modalità applicative da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

 

A cura di Gianfranco Antico

Mercoledì 8 luglio 2020