Dal DL Rilancio al provvedimento dell’AdE di attuazione della tax credit vacanze in favore delle famiglie del comparto turismo. Il credito potrà essere utilizzato in strutture ricettive italiane entro la fine del 2020.
A quanto ammonta, chi ne beneficia e come usufruirne…
(Articolo aggiornato in data 26 giugno 2020)
Tax credit vacanze: dal DL Rilancio al nuovo Provvedimento dell’Agenzia Entrate
L’art.176, del D.L. n. 34/2020 introduce, limitatamente al periodo d’imposta 2020, un credito in favore delle famiglie, che ha trovato in questi giorni il Provvedimento di attuazione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (prot. n. 237174 del 17 giugno 2020).
L’agevolazione consiste in un credito fruibile esclusivamente nella misura dell’80 %, d’intesa con il fornitore, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
Beneficiari della norma sono le famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro.
Il credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonchè dagli agriturismi e dai bed&breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
La misura della tax credit vacanze
Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito in misure diverse, a secondo della composizione del nucleo familiare:
- 500 euro per ogni nucleo familiare, composto da tre persone;
- 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone:
- 150 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona.
Le condizioni del credito
Il comma 3, dell’art.176, del D.L. n. 34/2020, riconosce il credito alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
- le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed&breakfas