Le clausole di salvaguardia IVA: abrogate, ma a debito

Il Decreto Rilancio è intervenuto sulle clausole di salvaguardia IVA con l’art. 123, “Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di Iva e accise”, stabilendone la definitiva abrogazione. Ma come si procederà, dunque, alla copertura degli indebitamenti?

Articolo 123 DL Rilancio

clausole di salvaguardia IVA

L’articolo 123 del DL Rilancio. approvato definitivamente dal Senato della Repubblica il 16 luglio 2020 nella versione modificata dalla Camera, ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è titolato “Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di Iva e accise.

(Per approfondire…“Clausole di salvaguardia IVA”)

Abroga appunto definitivamente le clausole di salvaguardia, frutto di una sequela di rinnovi che si sono susseguiti fin dal 2014, nella attuale formulazione.

In sede di conversione è stata solo modificata una parola, da “valutati” in “valutate”; il riferimento era alle minori entrate.

Nella norma, al comma 2, sono quantificate le conseguenti minori entrate in (dati arrotondati) 19,8 miliardi di euro per il 2021, circa 26,7 miliardi in ciascun anno per il 2022 e 27 circa per il 2023, 2024 e 2025.

A copertura di queste minori entrate sono destinate le risorse indicate nell’articolo 265; si tratta però di una previsione molto generica, e non meglio definita.

Possono esserci allora di ausilio le tabelle allegate alla relazione tecnica.

In tali tabelle si ripercorre tutto il D.L. n 34 del 19 maggio 2020, articolo per articolo; alla fine, il totale di indebitamento netto stimato per il 2020 è di 55 miliardi scarsi.

Con riferimento all’articolo 123, che appunto riguarda questa abrogazione, non viene correttamente riportata alcuna spesa per il 2020, essendo le clausole di salvaguardia applicabili dal 2021, un onere di 19,8 miliardi per il 2021 e 26,7 per il 2022.

Sempre da questa tabella risultano ulteriori indicazioni, portando il totale finale dell’indebitamento netto per il 2021 a 24,7 miliardi e per il 2022 a 32,5 miliardi.

E in questi importi sono ovviamente compresi gli effetti del mancato aumento delle aliquote IVA.

Come saranno coperti, questi maggiori indebitamenti?

Il dossier del 22 maggio dei Servizi Studi, Bilancio e Commissioni del Parlamento afferma che per la copertura si provvederà con il ricorso all’indebitamento.

In buona sostanza la abrogazione delle clausole di salvaguardia evita sì un aumento delle aliquote iva e delle accise, ma lascia la relativa scopertura.

Si tratta di un debito coperto appunto dal maggiore indebitamento, già approvato dal Parlamento, come conferma questo dossier, per 24,85 miliardi di euro per il 2021, 32,75 per il 2022, 33,05 per il 2023, 33,15 per il 2024, 33,25 per il 2025 fino al 2031 e 29,2 per il 2032.

In pratica, lo sbilancio per gli anni successivi corrisponde sostanzialmente al mancato aumento dell’iva.

Pertanto, la abrogazione delle clausole di salvaguardia comporta un corrispondente aumento del debito. Non pare che così facendo si possano risolvere i problemi.

 

Breve storia delle clausole di salvaguardia

Per completezza, una breve storia delle clausole di salvaguardia ora definitivamente (ma ne siamo poi sicuri?) risolte.

Le clausole di salvaguardia IVA italiane trovano origine ancora nel 2011, anche se allora strutturate in modo significativamente diverso da quelle più recenti.

Il D.L. 98 del 6 luglio 2011, art. 40, c. 1-ter (governo Berlusconi IV) conteneva l’impegno al reperimento di risorse per 20 miliardi di euro entro il 30/09/2011 tramite tagli lineari di detrazioni e deduzioni fiscali.

Il successivo D.L. 201 (Decreto Salva Italia) del 2011 (governo Monti) ha poi aumentato le aliquote IVA (dal 20% al 21%).

Successivamente con la L. 147/2013, art. 1, c. 430 (governo Letta) c’è stato un ulteriore aumento delle aliquote IVA (dal 21% al 22%).

Poi abbiamo la sequenza delle clausole di salvaguardia propriamente dette, che qui elenchiamo:

 

 

Disposizione

Dal

Aliquota 10%

Aliquota 22%

1

L. 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 c. 718

1° gennaio 2016

12%

24%

1° gennaio 2017

13%

25%

1° gennaio 2018

25,5%

 

 

 

 

 

2

L. 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1 c. 6

1° gennaio 2017

13%

24%

1° gennaio 2018

25%

 

 

 

 

 

3

L. 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1 c. 631

1° gennaio 2018

13%

25%

1° gennaio 2019

25,9%

 

 

 

 

 

4

D.L. 24 aprile 2017 n. 50

(conv. L. 21giugno 2017 n. 96), art. 9 c. 1

1° gennaio 2018

11,5%

25%

1° gennaio 2019

12%

25,4%

1° gennaio 2020

13%

24,9%

1° gennaio 2021

25%

 

 

 

 

 

5

D.L. 16 ottobre 2017 n. 148

(conv. L. 4 dicembre 2017 n. 172), art. 5 c. 1

1° gennaio 2018

11,14%

25%

1° gennaio 2019

12%

25,4%

1° gennaio 2020

13%

24,9%

1° gennaio 2021

25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

L. 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1 c. 2

1° gennaio 2019

11,5%

24,2%

1° gennaio 2020

13%

24,9%

1° gennaio 2021

25%

 

 

 

 

 

7

DDL di stabilità 2019 (proposto)

1° gennaio 2020

11,50%

24,1%

1° gennaio 2021

24,5%

 

 

 

8

Legge n. 30 del 2018 n. 145 art. 1 c. 2

1° gennaio 2020

13%

25,2%

1° gennaio 2021

26,5%

 

 

 

 

 

9

Legge n.160 del 27/12/2019 art.1 c 3

1° gennaio 2019

10%

22%

 

 

1° gennaio 2020

10%

22%

 

 

1° gennaio 2021

12%

25%

 

 

1° gennaio 2022

26,5%

Art. 10 DL n. 34 del 16 maggio 2020 art 123 abrogazione

 

A cura di Giuseppe Rebecca

Mercoledì 29 luglio 2020