La legge di conversione del Decreto Cura Italia, tra le tante proroghe introdotte, ha posticipato la scadenza di presentazione del Modello EAS per gli enti del Terzo settore al 30 giugno 2020.
Alla base di tale scelta l’esigenza di maggiore controllo su un settore che gode di particolari agevolazioni fiscali. In questo contributo facciamo il punto sugli enti obbligati e non all’invio di tale Modello e sulle variazioni oggetto della comunicazione.
Cosa succede in caso di mancato invio del Modello nei termini ordinari?
Modello EAS terzo settore: premessa generale
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29.04.2020 la Legge n. 27/2020, di conversione del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18 (Decreto Cura Italia) che, tra le altre scadenze, ha prorogato la presentazione del modello EAS dal 31 marzo 2020 al 30 giugno 2020,
Pertanto gli enti associativi, che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell’art. 148 del DPR 917/86 e nell’art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972, hanno l’obbligo di comunicare telematicamente (direttamente o attraverso un intermediario abilitato) le variazioni intervenute nel periodo 2019 attraverso la compilazione di un nuovo Modello EAS entro la nuova data sopraindicata.
Lo scopo dell’Amministrazione Finanziaria è quello di verificare il rispetto delle condizioni che consentono di godere delle agevolazioni fiscali previste ai fini delle imposte dirette e dell’Iva rispettivamente dall’art. 148 Tuir e dall’art. 4 D.P.R. 633/1972 (detassazione IRES e IVA delle quote o dei contributi incassati come chiarito dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 12/2009 e n .45/2009).
Nota: il Codice del Terzo settore (Decreto Legislativo n. 117-2017) ha previsto che gli enti che si iscriveranno nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore non dovranno più inviare il modello EAS (allo stato attuale tuttavia il registro non è ancora del tutto operativo e risulta ancora obbligatorio l’invio del modello EAS).
Occorre evidenziare che l’adempimento resterà comunque in vigore per gli enti che non si iscriveranno nel Registro Unico RUNT.
I soggetti tenuti alla presentazione del Modello EAS
Sono obbligati alla presentazione del modello EAS, come disposto dalla CM n. 12/2009, gli enti associativi di natura privata (con o senza personalità giuridica) che svolgono anche la sola attività istituzionale (ricevendo quote associative o contributi dai loro soci) ovvero una attività commerciale al fine di avvalers