Legge 5 giugno 2020 n. 40, conversione del D.L. 23/2020 decreto liquidità

La legge di conversione del decreto liquidità ha introdotto diverse nuove interessanti misure, da conoscere, ad esempio aumento garanzie per i prestiti bancari da 25.000 a 30.000 euro e aumento durata da 6 a 10 anni

Sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 6/6/2020 è stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, cosiddetto decreto liquidità, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Sono state introdotte diverse nuove interessanti misure, da conoscere, ne riportiamo alcune qui di seguito, poi giorno per giorno su Commercialista Telematico approfondiremo le varie tematiche, in questa sezione: “Decreto Liquidità”.

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Prestiti fino a 25.000 ora fino a 30.000 euro e durata 10 anni

Una delle misure più popolari introdotte dalla legge di conversione è quella che modifica la lettera m) dell’articolo 13, quello che prevedeva la garanzia statale su finanziamenti fino al 25% del fatturato con un massimo di 25.000 euro da rimborsare in sei anni: ora questa regola viene modificata aumentando il limite di 25.000 a 30.000 euro e aumentando anche la durata della garanzia – e di conseguenza del possibile prestito bancario – da 6 a 10 anni.

Importante a questo punto l’introduzione della lettera m-bis) all’art. 13: fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari
possono chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto.

E’ stato altresì precisato che anche le associazioni professionali e le società tra professionisti (nonché gli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker) possono richiedere questi prestiti in banca, a fronte della garanzia statale.

La precisazione è stata necessaria perchè il decreto non prevedeva qeusti soggetti.

 

Rivalutazione in bilancio per settore alberghiero e termale

Un’altra interessante opportunità introdotta da questa legge di conversione è quella dell’art. 6-bis rivolta al settore alberghiero e termale che nella redazione del bilancio possono  rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta.

Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall’esercizio
nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

Volendo, il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

Mancata partecipazione alle fiere all’estero causa Covid-19

L’art. 12-bis introdotto dalla Legeg di conversione prevede un credito d’imposta per l’anno 2020 a fronte delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero che siano state disdette in ragione dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

Rivalutazione beni d’impresa

L’art. 12-ter di questa legge di conversione del decreto liquidità proroga la tempistica per ricorrere alla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni di cui all’articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.

 

Segnalazioni alla Centrale dei rischi

Fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.

 

8 giugno 2020

CommercialistaTelematico

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