IVA di gruppo: credito indebitamente utilizzato in compensazione

Dall’Agenzia delle Entrate alcuni chiarimenti in merito all’ipotesi di credito indebitamente utilizzato in compensazione in fase di liquidazione dell’IVA di gruppo.

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In presenza di atti di recupero, è la controllante, una volta definito l’atto, l’unica legittimata al ripristino del credito. Arrivati dall’Agenzia delle entrate ulteriori chiarimenti sul credito indebitamente utilizzato in compensazione nell’ambito della procedura di liquidazione IVA di gruppo in assenza della garanzia, e sono contenuti nella risposta n. 164 del 4 giugno 2020.

La procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo è disciplinata dall’articolo 73, ultimo comma, del DPR 633/1972, e dal DM 13 dicembre 1979 (come modificato dal DM 13 febbraio 2017).

 

Liquidazione dell’IVA di gruppo

Tale procedura consente alle società legate da rapporti di controllo ed in possesso di specifici requisiti, di procedere alla liquidazione periodica dell’IVA in maniera unitaria, mediante compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste trasferite al gruppo.

Per conseguenza, la società controllante, che determina l’imposta da versare o il credito del gruppo, effettua i versamenti periodici (mensili o trimestrali), nonché il conguaglio di fine anno.

 

Compensazione IVA e garanzie richieste

Ai fini della compensazione, l’articolo 6 del DM IVA della società controllante o delle società controllate, compensate in tutto o in parte con i debiti IVA delle altre società partecipanti alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, devono essere garantite ai sensi dell’articolo 38-bis del decreto IVA.

Si ricorda che, per effetto delle modifiche recate al citato articolo 38-bis dal D.lgs 21 novembre 2014, n. 175, la garanzia è richiesta solo nelle ipotesi residuali elencate al comma 4, essendo in genere necessario per i crediti superiori a 30.000, il solo visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa di cui all’articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del Dl 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), nonché una dichiarazione sostitutiva di essere in possesso dei requisiti di affidabilità e solidità patrimoniali.

Ove necessaria, la garanzia costituisce presupposto della validità della compensazione e, pertanto, qualora se ne ometta la presentazione, la compensazione non si perfeziona.

Da qui poi l’ufficio dell’Agenzia delle entrate, procede al recupero in capo alla controllante degli importi indebitamente utilizzati in compensazione, nonché alla irrogazione delle sanzioni, secondo cui:

Fuori dall’ipotesi di cui all’articolo 11, comma 7-bis, sull’ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell’ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall’ente o società controllante, di cui all’articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all’articolo 38-bis del medesimo decreto è presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale“.

Per effetto della regolarizzazione della violazione, il credito ripristinato resta nella disponibilità della controllante, in conformità alle regole di funzionamento della procedura di liquidazione IVA di gruppo sopra descritte, secondo cui le eccedenze periodiche IVA a debito e a credito delle singole società sono trasferite alla controllante che procede alla liquidazione e al versamento del saldo del gruppo, ovvero resta titolare dell’eventuale eccedenza a credito.

Pertanto, in presenza di atti di recupero, è la controllante, una volta definito l’atto, l’unica legittimata al ripristino del credito.

In tal senso si rimanda alla lettura delle istruzioni alla compilazione del Modello IVA (modello IVA/2020 per il periodo d’imposta 2019) laddove specificano che il rigo VW40 – dove occorre indicare le somme riversate in seguito ad atti di recupero – deve essere compilato dalla capogruppo nel caso in cui siano stati emessi atti di recupero nei confronti di quest’ultima per indebito utilizzo in compensazione di crediti del gruppo esistenti ma non disponibili.

Le stesse istruzioni evidenziano che:

“attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed è equiparata a quella del credito formatosi nel periodo d’imposta relativo alla presente dichiarazione”.

Nel caso di specie, tuttavia, in cui la procedura di liquidazione IVA di gruppo si interrompe, la ex controllante, una volta definito l’atto di recupero e versato quanto richiesto, dovrà indicare il credito ripristinato nel rigo VL40 della propria dichiarazione annuale.

(Agenzia delle entrate, risposta n. 164 del 4 giugno 2020)

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Venerdì 5 giugno 2020

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico