Dal 1° luglio decorrono le nuove regole introdotte dalla legge di bilancio 2020 sulla tassazione del fringe benefit per le autovetture aziendali date in uso promiscuo al dipendente.
Le nuove norme prevedono una tassazione del fringe benefit non più fissa dal 30% e che varia sulla base del grado d’inquinamento dell’auto calcolato sulla base dell’anidride carbonica prodotta.
Fringe benefit auto ad uso promiscuo del dipendente
L’uso dell’auto aziendale per finalità miste, personali ed aziendali, ossia ad uso promiscuo, origina un cosiddetto fringe benefit, vale a dire una retribuzione in natura da valorizzare opportunamente e sottoporre a tassazione in capo al dipendente/amministratore che ne beneficia.
Contratti stipulati fino al 30.06.2020
In base a quanto previsto dall’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, per i contratti stipulati fino al 30.06.02020 il valore imponibile è determinato assumendo il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente.
Fringe benefit dipendente = 30% (costo km. tabella ACI X 15.000 km) – importo trattenuto al dipendente
Contratti stipulati dal 01.07.2020
Per i contratti stipulati dal 01.07.2020 si applica la nuova versione modifica