Ci si domanda se i consorzi possono rientrare tra i soggetti aspiranti al contributo in parola. La domanda è lecita proprio in considerazione del fatto che alcune perplessità sorgono sulla natura di tali enti sotto l’aspetto imprenditoriale: realizzano ricavi, sostengono costi e, soprattutto, producono utili.
Cerchiamo di rispondere a questo dubbio…
I consorzi possono rientrare tra i soggetti aspiranti al contributo a fondo perduto?
L’art. 25, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), recita: “1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA”, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito TUIR”.
Per approfondire…Contributo a fondo perduto: indennità (per maggio) prevista dal Decreto Rilancio
I consorzi e le società consortili
Innanzitutto, occorre sottolineare che l’oggetto consortile può essere raggiunto sia attraverso la società consortile che, mediante il consorzio. Infatti, l’art. 2615-ter c.c. definisce le società consortili quelle società, previste nei capi III e seguenti del titolo V del codice civile (S.N.C.; S.A.S.; S.P.A.; S.A.P.A.; S.R.L.), che assumono come oggetto sociale gli scopi indicati nel precedente art. 2602 c.c., che sono: l’istituzione di un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. In tal caso, l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro.
Inoltre, la natura commerciale della società consortile è fuori discussione, perché la forma giuridica assunta è tipica di organizzazioni tendenti al raggiungimento del lucro, essendo questo l’oggetto delle società commerciali, nonché a causa del suo inserimento tra i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a, del predetto D.P.R. n. 917/1986.
Si può obiettare che i consorzi sono compresi nella successiva lett. b), del D.P.R. n. 917/1986, dove si precisa che gli enti privati, inclusi nella predetta lett. b), diversi dalle società sono quelli “che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”.
In questo caso, i consorzi perseguono come obiettivo esclusivo o principale il lucro attraverso l’attività commerciale.
In sostanza, si tratta di consorzi anomali per i quali il nomen iuris non rispecchia fedelmente l’obiettivo che i consorzi perseguono, come anticipato, ai sensi dell’art. 2602 c.c.
C’è da rilevare che l’aspetto fiscale non sempre è sinonimo di regolarità ai fini civilistici, tenuto conto che il legislatore fiscale deve “imbragare” nell’ambito fiscale tutte le possibili ipotesi, al fine di evitare facili evasioni.
Contributo a fondo perduto: soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari del contributo in commento sono, come anticipato, i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.
Quest’ultima precisazione diventa importante in quanto i soggetti, le associazioni interne tra imprese, titolari solo di codice fiscale, in quanto non esercenti attività commerciale, non rientrano tra i soggetti beneficiari del contributo in esame (Ad eccezione dei soggetti di cui sub 5).
Infine, rientrano tra i soggetti beneficiari, le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, come si rileva dalla relazione illustrativa al Decreto Rilancio.
Circolare Agenzia Entrate n. 15/E del 13/06/2020: ambito di applicazione del contributo a fondo perduto
La recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate, del 13 giugno 2020, n. 15/E, chiarisce, a tal proposito, che i soggetti beneficiari sono:
- gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddit