Il conferimento è un’operazione straordinaria complessa, con risvolti fiscali da analizzare con attenzione. Spieghiamo il concetto di conferimento a realizzo controllato, puntando il mouse sul rischio di contestazione dell’abuso del diritto.
Conferimento a realizzo controllato: introduzione
La risposta ad interpello 9.6.2020 n. 170 affronta il tema del regime di realizzo controllato o, come denominato dall’Agenzia delle Entrate, di “neutralità indotta”.
L’intervento appare assolutamente di pregio ma non tanto per la sua portata innovativa, atteso che l’Ufficio non si è scostato dalle posizioni espresse in altre occasioni, quanto piuttosto per la linearità ed organicità dell’esposizione.
A 10 anni di distanza dalla C.M. 33/E/2010, che per prima ha definitivamente sdoganato e legittimato il conferimento di partecipazioni ex art. 177 co. 2 come una legittima alternativa alla regola generale di cui all’art. 9, la risposta 170 tratteggia i caratteri salienti della disciplina offrendo anche delle interessanti conferme.
Il caso è quello di una Società per azioni, partecipata da una pluralità di persone fisiche, legate da vincoli di parentela di vario grado, tra le quali solo alcune direttamente interessate alle dinamiche aziendali e coinvolte nella gestione societaria.
Dalla lettura si apprende che, poiché l’eccessiva frammentazione della compagine societaria non assicura unità di indirizzo e di governo imprenditoriale alle attività svolte dalla Società, gli Istanti intendono mettere in atto una riorganizzazione degli assetti proprietari, attraverso la creazione di una holding di famiglia (di seguito “Holding”), avente la forma di società di capitali, alla quale trasferire le azioni, rappresentative cumulativamente della maggioranza della Società.
La conferitaria sarà una società a responsabilità limitata, mentre le azioni conferite rappresentano, complessivamente, il 57,277 per cento delle azioni della Società. Si tratta, in sostanza, della maggioranza assoluta del capitale di quest’ultima, ricevendo in contropartita proporzionali quote della Holding.
(Per approfondire…“Il conferimento dell’azienda affittata”)
I principi della risposta dell’Agenzia Entrate n. 170 del 9 giugno 2020
Proponiamo di seguito quelli che potremmo individuare come i principi della risposta, che procederemo a sviluppare nei successivi paragrafi.
Le affermazioni dell’Agenzia possono essere rappresentate nella successiva tabella.
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Tabella n. 1 – I principi della risposta n. 170/2020 |
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L’articolo 177, comma 2, del TUIR è applicabile anche ai soggetti privati non imprenditori (per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 12, comma 4, lettera 1-bis del d.lgs. 18 novembre 2005, n. 247). |
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Il requisito del controllo previsto al citato comma 2 rileva esclusivamente in relazione al soggetto conferitario che acquista la partecipazione. |
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Detta acquisizione deve avvenire però “uno actu”, attraverso un progetto ordinario di acquisizione della partecipazione e deve avere ad oggetto una partecipazione che consenta, comunque, alla società acquirente di assumere il controllo della società scambiata, ai sensi della norma sopra richiamata. |
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Non emerge alcuna plusvalenza qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risultino pari all’ultimo valore fiscale – presso il socio conferente – delle partecipazioni conferite (cd. “neutralità indotta”). |
5 |
Se i soggetti conferenti sono persone fisiche non imprenditori, si ritiene di escludere tout court l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 87 del TUIR (e di conseguenza, dell’articolo 177,comma 3); infatti, per tale tipologia di contribuente le plusvalenze eventualmente realizzate costituiscono un reddito diverso ai sensi dell’articolo 67 del TUIR. |
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La neutralità fiscale, seppur “indotta” dal comportamento contabile della società conferitaria, è un effetto implicitamente previsto dal legislatore che ha, in tal modo, inteso agevolare le riorganizzazioni societarie, con riferimento tanto alle operazioni di scambio che attuino un’aggregazione di imprese tra soggetti terzi, quanto a quelle realizzate all’interno dello stesso gruppo per modificare gli assetti di “governance”. |
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L’operazione di conferimento va assoggettata a registrazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con applicazione dell’imposta di registro nella mi |