Avvalersi delle agevolazioni fiscali per gli impatriati comporta un grande risparmio di imposta e una vera possibilità di tornare a lavorare in Italia; l’obiettivo del legislatore è infatti quello di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni.
Ma per accedere a tale beneficio bisogna rispettare condizioni particolari: tra queste, l’aver svolto attività di lavoro o studio all’estero per almeno due anni. L’Agenzia delle Entrate ricorda però che i due periodi non sono cumulabili tra loro e che nel caso di periodo di studio all’estero, esso sarà valido solo se ha portato all’effettivo conseguimento di un titolo di studio.
Regime agevolato per impatriati
L’Agenzia delle Entrate si occupa di chiarire in che condizioni è possibile avvalersi del regime agevolato per lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, modificato dal D.L. n. 34/2019 (cd. “Decreto Crescita”), art. 5: la norma infatti prevede dei meccanismi di vantaggio fiscale per i soggetti che decidono di risiedere stabilmente in Italia dopo periodi di lavoro o studio all’estero, con una riduzione della base imponibile sui redditi percepiti in Italia per i 5 anni successivi al trasferimento.
Il comma 2 dell’art. 16, in particolare, prevede una particolare disciplina per i soggetti che abbiano svolto attività di studio all’estero.
Di tale tema si occupa l’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto n. 4 del 14 febbraio 2020.
Le disposizioni per i soggetti impatriati
Al fine di incentivare l’ingresso o il rientro dei lavoratori in Italia il Decreto Legislati