I provvedimenti assunti dal Decreto Rilancio – 2a parte

Concludiamo in questa seconda parte la rassegna delle misure più interessanti per le imprese e i professionisti contenute nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio).

I provvedimenti assunti dal Decreto RilancioI principali provvedimenti del Decreto Rilancio

Completiamo la rassegna, in forma prospettica, dei provvedimenti più interessanti e più attinenti alle attività di imprese e di professionisti contenute nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, Decreto Rilancio.

[Leggi la prima parte…“I provvedimenti assunti dal Decreto Rilancio (prima parte)”]

 

Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa (imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale) (Art. 43)

L’istituzione di detto fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro speciale dei marchi storici, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, di cui all’art. 185-bis (Articolo inserito dall’art. 31, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella L. 28 giugno 2019, n. 58) del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto da emanare a cura del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Per conoscenza, in base all’art. 11-ter, del predetto D.Lgs. n.30/2005, è stato istituito il logo «Marchio storico di interesse nazionale» che le imprese iscritte nel registro di cui all’articolo 185-bis, possono utilizzare per le finalità commerciali e promozionali. Possono fregiarsi di detto logo i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni.

 

Aumento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km (Art. 44)

Detto Fondo (Art. 1, comma 1041, della L. 30 dicembre 2018, n. 145) è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Interventi per le misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da parte dei comuni (Art. 45)

I comuni destinatari delle risorse per l’attuazione delle misure di cui all’art. 14 della L. 7 agosto 1997, n. 266, possono utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Ministero dello sviluppo economico per l’attuazione di misure di contrasto all’emergenza epidemiologica. Le disposizioni per l’attuazione della misura sono demandate a regolamenti del Ministro dello sviluppo economico.

 

Misure per le esportazioni e l’internazionalizzazione (Art. 48)

Tra l’altro, si rifinanzia per ulteriori € 250 milioni il fondo di promozione integrata di cui all’art. 72, del D.L. n.18/2020. Seguono modifiche alle esistenti norme di legge.

 

Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai  fini della maggiorazione dell’ammortamento (Art. 50)

Per l’acquisto di beni strumentali nuovi, l’art. 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella L. 28 giugno 2019, n. 58, aveva disposto che la maggiorazione del 30% sul relativo costo di acquisizione fosse consentito a condizione che i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, interessati a detti acquisti, entro il 31 dicembre 2019, ricevessero l’accettazione del relativo ordine di acquisto, che fosse effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione e che, entro il 30 giugno 2020 fosse completato l’investimento.

Orbene, il predetto termine del 30 giugno 2020 è prorogato al 31 dicembre 2020.

A cura di Salvatore Dammacco

Martedì 26 maggio 2020

 

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