Proroga versamenti al 16 settembre 2020: generalità
Con gli artt. 126 e 127 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, è stata disposta un'ulteriore proroga della sospensione dei termini di versamento prevista dal decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) e dal decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23).
Ai fini procedurali, l’intervento normativo si è limitato a spostare al 16 settembre 2020, i termini per eseguire i versamenti sospesi dai predetti decreti, senza introdurre i necessari differimenti per i mesi successivi.
In pratica, anche se con qualche specifica distinzione, la proroga, operativa per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, riguarda i versamenti di:
- ritenute sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- addizionali regionali e comunali Irpef;
- Iva;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- Inail;
che possono essere eseguiti in unica soluzione a partire, come detto, dal 16 settembre 2020, o in quattro mensili rate di pari importo con la corresponsione della prima rata entro il citato termine.
mentre non risultano prese in considerazione né la proroga dei versamenti collegati alle dichiarazioni dei redditi (a eccezione dell’Irap, ma non per tutti), i quali, conseguentemente, devono risultare eseguiti nei termini ordinari., salvo un successivo opportuno intervento modificativo, né la deroga della norma in relazione alla quale si rende necessaria la presentazione della dichiarazione dei redditi per poter compensare i crediti di entità superiore a € 5.000,00.
In generale, la proroga delle corresponsioni al 16 settembre 2020 fa espresso riferimento ai versamenti che erano stati sospesi:
- dall’art. 18 del L. 17 marzo 2020, n. 18, per i soggetti che avevano subìto, nei mesi di marzo e aprile, una rilevante riduzione del fatturato.
Specificamente lo spostamento del termine per l’adempimento riguarda coloro che beneficiavano della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi scadenti nei mesi di aprile e di maggio, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno 2020.
Si tratta in particolare:
- dei contribuenti con rica