Il Decreto Rilancio è intervenuto in sostegno delle imprese in difficoltà in seguito all’emergenza da Covid-19, con un contributo a fondo perduto.
Gli aventi diritto devono aver riscontrato un sensibile calo dei ricavi dal 2019 al 2020.
Ma quali sono i requisiti per averne diritto? e quali le modalità per ottenere tale contributo?
Decreto Rilancio e contributo a fondo perduto: premessa
L’art. 25 del D.L. 34 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 in G.U. il 19.05.2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) ha introdotto la possibilità di ottenere un contributo a fondo perduto per quelle imprese che hanno avuto un calo dei ricavi da aprile 2019 ad aprile 2020 a seguito del diffondersi dell’epidemia da Covid 19.
Il contributo spetta se il calo dei ricavi è superiore ad un terzo e l’entità varia sulla base del fatturato 2019 dell’impresa.
Per ottenere il contributo bisognerà presentare una specifica domanda all’Agenzia delle Entrate con modalità telematica i cui aspetti operativi saranno disciplinati da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
[Per approfondire…“Contributo a fondo perduto nel Decreto Rilancio” di Giuseppe Zambon]
Contributo a fondo perduto: soggetti beneficiari
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di Partita Iva.
E’ necessario che tali soggetti abbiano realizzato ricavi/compensi nel periodo d’imposta 2019 non superiori a € 5 milioni.
Esclusioni
- Soggetti la cui attività risulta cessata al momento di presentazione della domanda di contributo;
- Enti pubblici ex art. 74 Tuit;
- intermediari finanziari, ex art. 162-bis Tuir (banche/assicurazioni, holding di partecipazione e industriali, ecc.);
- lavoratori dipendenti;
- professionisti iscritti alle casse di previdenza private;
- coloro che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del D.L. 18/2020 (“Decreto Cura Italia”).
Art. 27
Lavoratori autonomi (“professionisti”) titolari di partita IVA “attiva” al 23.2.2020.
Nella Circolare n. 49/2020 e nel Messaggio n. 1288 l’INPS chiarisce che il beneficio spetta anche ai partecipanti di studi associati/società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, TUIR.
Tali soggetti non devono essere:
- titolari di trattamento pensionistico diretto;
- iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Soggetti titolari di rapporti di co.co.co. “attivi” al 23.2.2020 iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di un trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.