CNPADC: interventi economico finanziari in favore dei dottori commercialisti

Sono di questi ultimi giorni due interventi utili per i Dottori commercialisti iscritti alla CNPADC al fine di sostenere gli iscritti chiamati ad affrontare gli effetti economico-finanziari legati all’emergenza sanitaria Coronavirus.

interventi economico finanziari commercialistiEmergenza Coronavirus: interventi economico finanziari per Commercialisti

Tra gli interventi economico finanziari a favore dei commercialisti segnaliamo l’assegnazione, deliberata dalla Cassa di previdenza dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili (CNPADC), di un contributo (a fondo perduto) in misura variabile per gli iscritti che abbiano o debbano sottoscrivere contratti di finanziamento dal 23/02/2020 al 31/12/2020.

Inoltre, è stato esteso il bonus dei 600 euro anche ai professionisti che, in quanto iscritti alla cassa durante l’anno 2019 o nei primi mesi del 2020, non avrebbero potuto vantare, per l’anno di imposta 2018, un reddito derivante dall’esercizio della professione.

Analizziamo ora le due agevolazioni:

 

Assegnazione di un contributo (a fondo perduto) in misura variabile per gli iscritti

Destinatari

La CNPADC ha stanziato, nell’ambito degli interventi assistenziali derivanti dall’emergenza sanitaria, per l’anno 2020 risorse per € 15.000.000 a favore degli iscritti che abbiano o debbano sottoscrivere contratti di finanziamento a partire dal 23/02/2020 al 31/12/2020.

I destinatari sono i dottori commercialisti iscritti con reddito del periodo d’imposta 2019 (attualmente ancora da determinare e, per tale motivo, oggetto di autocertificazione da parte del contribuente) non superiore a € 50.000.

Si prendono in considerazione i soli redditi derivanti dall’esercizio della professione e quelli di lavoro dipendente e di pensione.

Restano esclusi i professionisti che hanno percepito, per il periodo 2019:

  • redditi di lavoro dipendente e/o di pensione;
  • di ammontare lordo complessivo superiore ad € 20.000.

 

Determinazione del contributo

In contributo va calcolato in modo variabile, come segue:

  • Contributo € 10.000 (importo minimo) 500;
  • oltre € 10.000 500 + 1% della quota eccedente €. 10.000 fino ad un massimo di €. 30.000

Esempio: un iscritto contrae un finanziamento per un importo pari a:

  • € 25.000: il contributo è pari a € 650 [cioè l’importo fisso di €. 500 + 1% (25.000 – 10.000)]

Laddove il finanziamento sia richiesto direttamente dallo studio associato/STP: per l’ammissione al contributo assume rilevanza l’importo del finanziamento complessivo.

Il contributo sarà riconosciuto al singolo iscritto in proporzione alla quota di partecipazione all’utile presentazione dell’istanza di attribuzione del contributo, da ciascun socio iscritto alla Cassa.

 

Presentazione della domanda

La presentazione della domanda ha come termine ultimo la data del 31/12/2020 attraverso il nuovo servizio online CSF presente nell’area riservata della CNPADC.

Il servizio CSF richiede all’iscritto di dichiarare di dichiarare tramite autocertificazione (ex DPR 445/2000):

  • l’ammontare del reddito relativo al periodo d’imposta 2019 derivante dall’esercizio della professione nonché dell’eventuale reddito di lavoro dipendente e/o di pensione;
     
  • l’eventuale ammontare della quota di partecipazione allo Studio Associato/STP.

Alla domanda deve essere allegato la copia del contratto di finanziamento intestato al richiedente o allo Studio Associato/STP di cui è socio.

Le autodichiarazioni rilasciate con altre modalità, anche se allegate, saranno considerate non valide.

 

Aspetti rilevanti

Il riconoscimento dei contributi avviene in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande accolte, complete della documentazione richiesta, sino ad esaurimento delle risorse. (non vi è alcuna “riparametrazione” in base alle richieste pervenute).

È prevista la revoca qualora si provveda all’estinzione del prestito in data antecedente alla sua scadenza naturale.In tal caso, le somme accreditate saranno recuperate dalla Cassa.

 

Riconoscimento bonus 600 euro

Bonus 600 euro

Il bonus 600 euro può essere riconosciuto anche in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti che, in quanto iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l’anno 2019 o nei primi mesi del 2020, non possono vantare, per l’anno di imposta 2018, un reddito derivante dall’esercizio della professione.

È quanto ha chiarito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con una FAQ pubblicata il 21 aprile amplia la platea dei beneficiari del bonus 600 euro anche ai neo iscritti che non abbiano maturato un reddito professionale nel 2018.

Infatti anche i lavoratori autonomi e i giovani iscritti alle Casse Professionali nell’anno 2019 o nei primi mesi del 2020 potranno chiedere il bonus di 600 euro per il mese di marzo alle Casse di previdenza private a cui sono iscritti.

Ricordiamo che L’art. 44 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) ha istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19 con l’obiettivo di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

In particolare, il Fondo è volto a garantire il riconoscimento di una indennità nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020. 

Il decreto interministeriale in oggetto è stato adottato il 28 marzo 2020 e pubblicato il 1° aprile 2020, data di avvio delle domande per il bonus relativo al mese di marzo che (ricordiamo) devono, a pena di inammissibilità, essere inviate entro il 30 aprile.

Successivamente è stato pubblicato il decreto Liquidità, il cui art. 34 ha rimodulato alcuni requisiti prevedendo che, per il riconoscimento dell’indennità, i professionisti dovessero essere iscritti in via esclusiva all’ente di diritto privato di previdenza obbligatoria e non essere titolari di trattamento pensionistico.

 

Requisiti reddituali

Il decreto 28 marzo 2020, nel definire le modalità di attribuzione del bonus di 600 euro, fissa anche degli specifici paletti reddituali. In particolare, prevede che l’indennità sia riconosciuta:

  • ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dell’art. 4, D.L. n. 50/2017, non superiore a 35.000 euro, se l’attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
     
  • ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 e dell’art. 4, D.L. n. 50/2017, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro i quali abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il decreto definisce:

  • per cessazione dell’attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
     
  • per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019 laddove il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività

 

Interventi economico finanziari a favore dei Commercialisti: i chiarimenti del Ministero del lavoro

Inizialmente la norma sembrava escludere dalla percezione del bonus quei lavoratori autonomi e professionisti che avessero avviato la professione nel 2019 o nei primi mesi del 2020.

Per risolvere i dubbi al riguardo, il Ministero del lavoro, con una FAQ pubblicata sul proprio sito istituzionale solo il 21 aprile 2020, ha definitivamente chiarito che l’indennità di 600 euro può essere riconosciuta anche in favore di quei lavoratori autonomi e professionisti che, in quanto iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l’anno 2019 o nei primi mesi del 2020, non possano vantare per l’anno di imposta 2018 un reddito derivante dall’esercizio della professione.

Ovviamente però ha fissato una condizione:

che gli stessi abbiano percepito, in quello stesso anno, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, ovvero compreso tra i 35.000 e i 50.000 euro come indicato dall’art. 1 del decreto 28 marzo 2020.

Quindi, è importante sottolineare che il parametro reddituale in base al quale verificare la sussistenza del diritto all’indennità è rappresentato, comunque, dal “reddito complessivo” percepito per l’anno di imposta 2018, ma tale reddito può non coincidere con il solo reddito derivante dall’esercizio della professione. 

 

Altri requisiti

Per legittimare il diritto al bonus sono richiesti altri requisiti di legge, che devono essere autocertificati in sede di domanda. 

Il richiedente deve infatti dichiarare di non essere:

  • lavoratore autonomo/libero professionista;
     
  • titolare di pensione; 
     
  • iscritto in via esclusiva all’ente di diritto privato di previdenza obbligatoria;
     
  • percettore dei bonus 600 euro previsti dal decreto Cura Italia (articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 96); 
     
  • percettore degli ammortizzatori sociali (articoli 19, 20, 21, 22, D.L. n. 18/2020);
     
  • di non ricevere il reddito di cittadinanza;
     
  • di non aver presentato domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria.

 

A cura di Giovanna Greco

Lunedì 4 maggio 2020