Quando cade in successione una quota di SRL, quali sono le implicazioni fiscali? Come si calcola il valore della quota
La base imponibile relativa alle quote sociali di una s.r.l. è determinata assumendo il valore del patrimonio netto della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato. Se non risultasse alcun bilancio depositato, il legislatore consente di fare riferimento all’ultimo inventario regolarmente redatto dalla società fornito dall’amministratore della società.
Nell’ipotesi in cui l’ultimo bilancio depositato fosse datato nel tempo, occorre chiedere all’amministratore una situazione contabile alla data di apertura della successione.
L’imposta di successione: aspetti generali
L’imposta di successione di cui al D.lgs. 31/10/1990, n. 346, è dovuta in relazione ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, compresa la costituzione di diritti reali di godimento, la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.
Il tributo si applica anche ai casi di immissione nel possesso dei beni dell’assente e di dichiarazione di morte presunta.
Si precisa che l’imposta colpisce altresì tutti i beni e diritti trasferiti, anche se esistenti all’estero, nel caso in cui alla data di apertura della successione la persona deceduta era residente in Italia.
In caso contrario, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia.
L’ambito oggettivo dell’attivo ereditario
Rientrano nell’attivo ereditario:
- beni immobili e diritti reali su beni immobili;
- i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome;
- denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario, salvo che da inventario non ne risulti l’esistenza per un importo diverso;
- rendite, pensioni e crediti;
- aziende, quote sociali, azioni o obbligazioni;
- navi, imbarcazioni e aeromobili che non fanno parte di aziende.
Non vanno indicati in dichiarazione, in quanto non concorrono a formare l’attivo ereditario:
- i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato con atto pubblico, scrittura privata autenticata, provvedimento giurisdizionale o altro atto scritto avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità;
- azioni e titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all’apertura della successione con atto autentico o girata autenticata;
- le indennità di fine rapporto in caso di morte del prestatore di lavoro (artt. 1751 e 2122 c