IVA e buoni alimentari distribuiti dai Comuni, causa Covid-19

Diversi Comuni stanno procedendo all’emissione diretta di buoni alimentari spendibili presso gli esercizi commerciali di generi alimentari.

buoni alimentariCovid-19: trattamento Iva dei buoni alimentari distribuiti dai Comuni

A seguito dell’emergenza Covid-19 diversi Comuni stanno procedendo all’emissione diretta di documenti del tipo “buoni spesa”, spendibili presso gli esercizi commerciali di generi alimentari, disponibili ad accettare tale fattispecie.

In tale contesto sono sorti dubbi di natura commerciale e fiscale.

Dal lato fiscale, in caso di emissione “diretta” di buoni alimentari per la spesa (in tal caso per l’esercizio commerciale si determina l’obbligo di accettare il buono come corrispettivo di una cessione di beni) il documento si viene a configurare come un voucher multiuso (art. 6-quater del DPR n. 633 del 1972).

Si tratta dell’ipotesi in cui “l’acquisto dei generi alimentari viene effettuato direttamente dal soggetto beneficiario e l’intervento del Comune si limita alla regolazione finanziaria dell’operazione, attraverso il pagamento previa presentazione, da parte dell’esercente, dei buoni trattenuti dal beneficiario, accompagnati dalle copie degli scontrini giustificativi dell’operazione”.

Dunque, per i buoni multiuso, l’IVA si applica solo al momento del riscatto, ovvero, quando il buono viene consegnato al negoziante (cedente, alias, colui che cede i beni) dal cittadino indigente, in luogo del pagamento in denaro.

La IFEL – la Fondazione degli Enti Pubblici – del 3 aprile 2020, riporta tutto questo. 

L’imponibile dell’operazione (si veda anche circolare Assonime, n. 6 del 2019) é dato dall’importo pagato per ottenere il buono, o, se tale informazione manca, dal valore monetario indicato sul buono multiuso, in entrambi i casi, previo scorporo dell’Iva.

 

La nota Ifel del 3 aprile 2020:

L’articolo 2, comma 4, dell’Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 658/2020 stabilisce che ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al D. Lgs. 18/4/2016 n. 50:

  • di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in apposito elenco pubblicato da ciascun comune;
     
  • di generi e prodotti di prima necessità.

Le scelte applicative dei Comuni possono essere decise con ampia discrezionalità, in deroga alle norme del Codice degli appalti: dall’acquisto di strumenti tipo “buoni pasto” di ampia spendibilità locale, a convenzioni con esercizi commerciali, all’acquisto diretto di generi alimentari e relativa distribuzione.

Diversi Comuni, in prevalenza di medie e piccole dimensioni, si stanno orientando alla “emissione diretta” di documenti del tipo “buoni spesa”, spendibili presso gli esercizi commerciali di generi alimentari, resisi disponibili a questo tipo di collaborazione.

Questa modalità, pur non espressamente prevista dall’Ordinanza, appare certamente ammissibile e risponde alle istanze di celerità e flessibilità per l’utilizzo del contributo in particolare per quanto riguarda i Comuni di minori dimensioni.

Sono frequenti, in proposito, le incertezze circa il regime fiscale (e, in particolare, il regime IVA) al quale si possa fare riferimento, anche al fine di assicurare la necessaria semplicità nella realizzazione di un intervento che ha tutti i caratteri della massima urgenza.

Sotto il profilo strettamente fiscale, in caso di emissione diretta di buoni spesa – che determina l’obbligo di essere accettato come corrispettivo di una cessione di beni – lo strumento si può configurare quale voucher multiuso ai sensi dell’articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972.

In questo caso, l’acquisto dei generi alimentari viene effettuato direttamente dal soggetto beneficiario e l’intervento del Comune si limita alla regolazione finanziaria dell’operazione, attraverso il pagamento previa presentazione, da parte dell’esercente, dei buoni trattenuti dal beneficiario, accompagnati dalle copie degli scontrini giustificativi dell’operazione.

 

Consigli sulla predisposizione dei buoni alimentari

Appare utile evidenziare l’opportunità di:

  • indicare espressamente che si tratta di un voucher multiuso, emesso secondo l’articolo 6-quater del Dpr 633/1972, al fine di attestare che la transazione avviene, sotto il profilo fiscale, tra l’esercente e il beneficiario del voucher/buono;
     
  • indicare sullo stesso buono le condizioni generali per il suo utilizzo, ad esempio il riferimento ai prezzi di vendita esposti, l’impossibilità di erogazione del resto, la durata del voucher (non più di 10 giorni, per evitare aumento rischi della contraffazione), le condizioni di sostituibilità in caso di smarrimento, il termine per il pagamento da parte dell’ente.

Si ritiene che questi accorgimenti permettano di assicurare, anche sotto il profilo formale, la coerenza tra l’operazione d’urgenza messa in campo con l’Ordinanza n. 658 e le prescrizioni fiscali in materia.

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Martedì 7 Aprile 2020

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano pubblicato su CommercialistaTelematico