Gli incentivi fiscali per lavoratori e famiglia per emergenza Covid-19

Gli argomenti: premio massimo di 100 euro per chi, nel mese di marzo, ha lavorato presso la sede di lavoro; aumentati, nel periodo marzo-aprile, i giorni di permesso della L. 104; riconosciuti 15 gg. di congedo straordinario per assistenza ai figli; bonus baby-sitting e indennità una tantum di 600 euro per i lavoratori.

incentivi fiscaliCovid-19: incentivi fiscali per lavoratori e famiglie

Gli incentivi fiscali trattati:

  • premio massimo di 100 euro per chi, nel mese di marzo, ha lavorato presso la sede di lavoro;
  • aumentati, nel periodo marzo-aprile, i giorni di permesso della L. 104;
  • riconosciuti 15 gg. di congedo straordinario per assistenza ai figli;
  • bonus baby-sitting;
  • indennità una tantum di 600 euro per i lavoratori.

Premio 100 euro a lavoratori dipendenti

L’art. 63 nel Decreto Legge 18/2020 (cosiddetto Cura Italia) prevede per coloro che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto, dipendenti pubblici e privati che, nel 2019, hanno conseguito un reddito complessivo da lavoro non superiore a 40mila euro, spetta un premio per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede lavorativa.

 

Modalità di erogazione del premio

L’erogazione dell’incentivo proviene in via automatica dai sostituti d’imposta a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno e gli stessi sostituti provvederanno al recupero in compensazione del premio anticipato al dipendente, utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020: “1699” per il modello F24 e “169E” per il modello F24Ep.

Gli incentivi fiscali spettanti dovranno essere determinati in base al periodo di lavoro attuato nel mese di marzo durante il quale il dipendente ha effettivamente prestato l’attività lavorativa presso la propria sede di lavoro, considerando come tale anche la trasferta presso clienti, o la missione, o il lavoro svolto presso sedi secondarie dell’impresa.

Secondo l’Agenzia, poiché la finalità della norma è quella di premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, nel conteggio utile non si considerano le giornate di ferie o di malattia, così come sono escluse le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni; in relazione, infine, al rispetto del limite dei 40mila euro di reddito complessivo, viene specificato che deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Legge 104/1992: più giorni ai “care-givers” per l’assistenza

Nel contesto l’art. 24 del Dl n. 18/2020 stabilisce che il numero dei giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa, previsti dall’art. 33, comma 3, L. n. 104/1992, è incrementato di ulteriori dodici giorni usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Per il personale sanitario, sia del comparto pubblico che privato, l’estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza Covid-19.

In sostanza, la norma prevede che per il periodo marzo-aprile 2020 i giorni, usufruibili da tutti i lavoratori pubblici e privati che (come sottolineato nella nota dell’Agenzia delle entrate) vengono individuati con la qualifica di “care-givers” nei confronti di familiari non autosufficienti e da coloro che sono identificati nella condizione di disabilità grave, sono estesi a 18 (3 per il mese di marzo, 3 per il mese di aprile riconosciuti dalla L. 104/1992 e 12 in ossequio alla norma in esame).

Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

Le persone che hanno diritto a questi permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi previsti e, nel caso di riconoscimento di permessi per assistenza a più di un familiare, è possibile cumulare anche le relative estensioni (ad esempio se prima si aveva diritto a 6 giorni di permesso al mese per l’assistenza a due familiari, adesso si ha diritto a 36 giorni da poter utilizzare tra marzo e aprile 2020).

Misure per la cura dei figli durante la sospensione scolastica

L’art. 23 dispone, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per quelli registrati in via esclusiva alla Gestione separata e per i lavoratori autonomi iscritti all’Inps, il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo, riconosciuto a entrambi i genitori, anche affidatari, per un periodo complessivo, a decorrere dal 5 marzo, continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni, in conseguenza della sospensione dei servizi per l’infanzia e dell’attività didattica nelle scuole.

Ai primi spetta la corresponsione di una indennità pari al 50% della retribuzione, coperti da contribuzione figurativa; ai secondi “una indennità per ciascuna giornata indennizzabile pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata per la determinazione dell’indennità di maternità”.

Per i genitori lavoratori autonomi l’indennità è commisurata per ciascuna giornata indennizzabile al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolta.

La fruizione del congedo viene riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori a condizione che non vi sia un altro genitore che beneficia di strumenti di sostegno al reddito o disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età non si applica per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

I genitori dipendenti del settore privato, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore, possono astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

Incentivi fiscali baby-sitting

In alternativa ai congedi parentali, viene prevista la possibilità di optare per un bonus baby-sitting del valore massimo complessivo di 600 euro.
L’art. 25 stabilisce il diritto ai congedi parentali, a partire dal 5 marzo e per tutto il periodo della sospensione delle attività scolastiche, anche per i lavoratori del settore pubblico.

La stessa norma prevede che per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato, – medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari – il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting sia riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro.

Analogo importo si attribuisce al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Infine, per i lavoratori del settore privato, l’art. 26 del DL “Cura Italia” stabilisce che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva venga equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

 

Indennità per lavoratori autonomi

Vengono, infine, individuate le diverse tipologie di lavoratori autonomi cui assegnare, quali incentivi fiscali, una indennità una tantum di 600 euro per il mese di marzo 2020.

Tali bonus non concorrono alla formazione del reddito e l’Inps li eroga previa richiesta dell’interessato.

L’art. 27 prevede l’assegnazione ai liberi professionisti, titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, e dei “co.co.co.”, attivi alla stessa data, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria

L’art. 28 riguarda l’erogazione dell’indennità di 600 euro in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, agenti di commercio), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L’art. 29 concede l’indennità di 600 per il mese di marzo ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato non volontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del “Cura Italia”, e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla stessa data del 17 marzo 2020.

L’art. 30 assegna agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate di lavoro in agricoltura, l’indennità di 600 euro per il mese di marzo.

L’art. 38 prevede l’assegnazione dell’indennità di 600 euro a favore dei lavoratori, non titolari di pensione, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al suddetto Fondo, da cui è derivato un reddito non superiore a 50mila euro.

Infine, l’art. 31 prevede la non cumulabilità delle indennità prevista dagli artt. 27, 28, 29 30 e 38.

Queste sono le precisazioni sugli incentivi fiscali indicate dall’Agenzia delle Entrate in nota dell’8/4/2020

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Giovedì 9 aprile 2020

 

Queste informazioni sono estrapolate dal Diario Quotidiano pubblicato su CommercialistaTelematico