Fondo per il reddito di ultima istanza: bonus anche ai professionisti con cassa

Anche i liberi professionisti con Cassa di Previdenza possonoaccedere ad un’indennità per l’emergenza Corona Virus: si tratta del cosiddetto reddito di ultima istanza (RUI).
In questo articolo spieghiamo quali sono le condizioni di accesso al sostegno, puntando il mouse sui requisiti per accedere.

Fondo per reddito di ultima istanza: premessa Fondo per il reddito di ultima istanza

A titolo esemplificativo, i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps godono di una indennità di 600 euro prevista dall’articolo 27 del decreto Cura Italia, mentre gli imprenditori iscritti all’IVS artigiani e commercianti godono del bonus di cui all’articolo 28.

Stesso beneficio per i lavoratori dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro rientranti in alcuni settori di attività.

Quelli in attività possono godere dell’indennità di 100 euro, al ricorrere di alcune condizioni, nonché della cassa integrazione, anche in deroga.

Altri soggetti che non godono di altre tutele possono fruire delle somme stanziate nel “Fondo per il reddito di ultima istanza”.

Tra questi si annoverano i professionisti “con cassa” (es. commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, geometri, architetti, ecc.) per i quali il Decreto interministeriale (del Lavoro e dell’Economia e delle Finanze) firmato 28 marzo 2020, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha stabilito le modalità di fruizione.

 

Beneficiari

Professionisti iscritti alle cd. “Casse professionali”, cioè agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui al D.lgs 509/2004 (es. CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM) e al D.lgs 103/1996 (Casse interprofessionali).

 

Fondo reddito ultima istanza: requisiti reddituali

Reddito complessivo (al lordo del reddito di locazione assoggettato a cedolare secca) del periodo d’imposta 2018:

  • fino a 35.000 euro, nel caso in cui l’attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
     
  • non è chiaro il concetto di “limitazione” all’attività, giacché i Dpcm emanati non hanno sospeso l’attività degli studi professionali.
    È da chiarire se il riferimento vada fatto alle ordinanze degli enti locali (si vedano, ad esempio, le ordinanze delle regioni Lombardia e Veneto) o ad altri impedimenti;
     
  • da 35.000 a 50.000 euro, nel caso in cui l’attività sia cessata (ossia, la partita Iva sia stata chiusa nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) o ridotta o sospesa (ossia, per queste due ultime ipotesi, il reddito del primo trimestre 2020 abbia subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del quarto trimestre 2019) quale conseguenza dell’emergenza epidemiologica. Il “reddito” va inteso quale differenza, secondo il principio di cassa, tra ricavi e compensi percepiti e spese (inerenti l’attività) sostenute nei periodi indicati (non pare possano essere prese in considerazione quelle poste che concorrono a formare il reddito per “competenza”, come ammortamenti e Tfr dei dipendenti);

    Il “reddito” va inteso quale differenza, secondo il principio di cassa, tra ricavi e compensi percepiti e spese (inerenti l’attività) sostenute nei periodi indicati (non pare possano essere prese in considerazione quelle poste che concorrono a formare il reddito per “competenza”, come ammortamenti e Tfr dei dipendenti);
     

  • superiore a 50.000 euro. In tal caso non spetta alcuna indennità.

 

Si segnala che il Dm, forse per un mero refuso, sia per la prima fascia indica il limite di 35.000 euro (fino a detto ammontare) sia per la seconda fascia indica il medesimo limite (da 35.000 euro).

Si noti, inoltre, che sono previsti due requisiti:

  1. un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
     
  2. una limitazione più o meno consistente dell’attività. Mentre il concetto di reddito complessivo va ricondotto a quello dell’articolo 8, Dpr 917/1986 (che, quindi, include non solo il reddito di natura professionale, ma tutti i redditi del periodo d’imposta, come quelli fondiari, di capitale, ecc, ivi inclusi quelli percepiti dai soggetti in regime forfettario, giusto il disposto dell’articolo 1, comma 75, legge 190/2014 secondo cui il reddito “forfettario” rileva per i “benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria”) quello relativo alla riduzione dell’attività (per i redditi tra 35.000 e 50.000 euro) va determinato considerando la sola attività di lavoro autonomo (per i forfettari il “reddito” dovrebbe essere determinato applicando ai ricavi incassati la percentuale di redditività).

 

Importo erogato

600 euro per il mese di marzo 2020.

L’indennità in esame:

  • non è tassata;
     
  • non è cumulabile con i benefici di cui agli articoli da 19 a 22 e da 27 a 30, 38 e 96, D.L. 18/2020 (trattamenti di cassa integrazione, indennità 600 euro in favore di lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS, indennità 600 euro in favore di soggetti iscritti all’IVS, indennità a collaboratori sportivi, ecc.);
     
  • non è cumulabile con il reddito di cittadinanza di cui al Dl 4/2019.

 

Fondo reddito ultima istanza: presentazione della domanda

Dall’1 al 30 aprile 2020, all’ente di previdenza a cui i lavoratori autonomi sono obbligatoriamente iscritti, secondo lo schema predisposto dal medesimo ente.

Può essere presentata una domanda ad un solo ente previdenziale e soltanto per una forma di previdenza obbligatoria.

La Cassa previdenziale:

  • verificherà la regolarità della domanda;
     
  • erogherà l’indennità al richiedente.

Unitamente alla domanda il soggetto interessato deve fornire una dichiarazione, ai sensi del Dpr n. 445/2000, attestante la sussistenza delle seguenti condizioni:

  • essere un lavoratore autonomo/libero professionista, non pensionato;
     
  • non percepire il reddito di cittadinanza né un’indennità prevista dal D.L. n. 18/2020;
     
  • non aver presentato domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
     
  • aver percepito nel 2018 un reddito non superiore ai predetti importi;
     
  • alternativamente:
     

    1. aver chiuso la partita IVA nel periodo 23 febbraio 2020 – 31 marzo 2020;
       
    2. aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, ovvero in caso di reddito complessivo 2018 fino a 35.000 che l’attività sia stata limitata dai Provvedimenti restrittivi emanati in seguito all’emergenza “coronavirus”.

Alla domanda in esame va allegata la fotocopia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale. Nella stessa dovranno essere indicate le coordinate bancarie / postali per l’accreditamento dell’indennità.

 

Il Decreto interministeriale

Rispetto alla prima bozza, non è richiesto che i beneficiari siano in regola con gli obblighi contributivi previsti per il 2019. 

Tale condizione, contenuta nell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 1, Dm 28 marzo 2020 nel testo – già timbrato – anticipato dal Ministero, non è più presente nel nuovo testo firmato dai Ministri competenti.

 

Per ulteriori approfondimenti leggi “600 euro anche ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza – reddito di ultima istanza”CLICCA QUI

 

A cura di Claudio Sabbatini

Venerdì 3 aprile 2020