Il Decreto Cura Italia ha introdotto una serie di sospensioni dei termini che investono i versamenti, gli accertamenti ed il contenzioso, per affrontare l’emergenza Corona Virus.
In questo intervento, puntiamo il mouse su come il Fisco interpreta la sospensione per le attività di tipo dichiarativo/liquidatorio, attenzionando le proroghe dei termini concesse, la sospensione dei versamenti e degli altri adempimenti tributari, alla luce, peraltro, delle novità introdotte dal più recente Decreto Liquidità, che hanno sostanzialmente modificato il contesto normativo.
Per comodità di lettura, riportiamo, innanzitutto, nel riquadro sottostante, una sintesi delle diverse sospensioni previste per il mondo dichiarativo liquidatorio, che ci faranno da guida nel corso di questo percorso.
Quadro di sintesi generale ex D.L. 18/2020
Articolo 60, D.L.n.18/2020 |
Articolo 61, D.L.n.18/2020 |
Articolo 62, D.L.n.18/2020 |
Proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020. |
Sospensione fino al 30 aprile 2020 dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
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Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi[1], che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 |
Quadro di sintesi generale ex D.L. n. 23/2020
Articolo 18, del D.L.n.23/2020 |
Articolo 19, del D.L.n.23/2020 |
Articolo 21, del D.L.n.23/2020 |
Sospensione dei versamenti tributari e contributivi |
Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari |
Proroga dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 60, del D.L.n.18/2020. |
Le proroghe in ambito dichiarativo liquidatorio: sospensione dei versamenti tributari e contributivi
Più in dettaglio, l’articolo 18, del D.L. n. 23/2020, prevede per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, la sospensione, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
- alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- all’imposta sul valore aggiunto.
Per tali soggetti sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Lo stesso articolo 18, al comma 3, dispone per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 % nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, la sospensione, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
- alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- all’imposta sul valore aggiunto.
Per questi soggetti sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio f