La circostanza che il soggetto emittente la fattura abbia chiuso la partita Iva molti anni prima rispetto all’operazione costituisce un indizio idoneo a presumere, oltre alla fittizietà del fornitore, che il destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in un’evasione fiscale.
Detrazione Iva: per evitare il disconoscimento del diritto è bene controllare se la partita Iva sia cessata da tempo
L’Agenzia delle entrate commenta l’ordinanza n. 7337/2020, con la quale Corte di cassazione stabilisce che “grava sul contribuente l’obbligo di fornire la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto in una frode fiscale”, ed invita gli operatori economici a fare maggiori controlli sui propri fornitori, abituali o meno.
Come riferito sul notiziario dell’Agenzia delle entrate:
“La circostanza che il soggetto emittente la fattura abbia chiuso la partita Iva molti anni prima rispetto all’operazione costituisce un indizio idoneo a presumere, oltre alla fittizietà del fornitore, che il destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in un’evasione fiscale.
In tal caso quindi l’Amministrazione finanziaria è legittimata a disconoscere il diritto alla detrazione dell’Iva afferente, perché la fatturazione attiene a un’operazione soggettivamente inesistente”.
Mercoledì 29 aprile 2020
Questa informazione è tratta dal Diario Quotidiano di Commercialista Telematico, predisposto da Vincenzo D’Andò