Come richiedere alle banche il prestito di 25.000 € da parte di piccoli imprenditori e professionisti

Il Decreto liquidità ha introdotto la possibilità, per i piccoli imprenditori e professionisti danneggiati dalle sospensioni legate all’emergenza da Covid-19, di accedere ad un finanziamento di 25.000 euro da parte delle banche.
Il Decreto garantisce procedure semplificate per accedere al Fondo Centrale di Garanzia, con copertura del 100%, purchè sussistano determinati requisiti.

Prestito di 25.000 euro: uno degli aspetti più importanti del D.L. 8/4/2020 n. 23, non per niente chiamato anche Decreto Liquidità, è la possibilità di ottenere credito concessa ai piccoli imprenditori e professionisti (e artisti di cui spesso ci dimentichiamo).

L’articolo 13, lettera m) ammette alla garanzia del Fondo Centrale (di garanzia), con copertura al 100%, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche ai suddetti soggetti “la cui attività d’impresa sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19” (situazione da autocertificare).

 

Prestito di 25.000 euro: requisiti e caratteristiche

I finanziamenti dovranno rispettare la quota massima del 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario (come risultati da ultimo bilancio depositato, es. per le SRL, o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, quindi attualmente quella dell’anno d’imposta 2018, presentata nel 2019) e comunque saranno erogati per un importo non superiore agli ormai famosi 25.000 euro.

La volontà del Legislatore è che questo prestito di 25.000 euro vengano concessi senza valutazione del merito creditizio del richiedente, quindi automaticamente e gratuitamente, salva solo la verifica formale dei requisiti e senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo di Garanzia.

Almeno questa è la volontà, poi vedremo sul campo, nella pratica, l’operato delle banche, ad esempio se chiederanno fideiussioni.

Il prestito di 25.000 euro dovrà avere la durata massima di sei anni (quindi all’interno di questo intervallo di tempo ogni azienda, in accordo con la banca, potrà trovare la durata più gradita).

E’ altresì previsto un periodo di 24 mesi di preammortamento, periodo nel quale, cioè, verrà rimborsata solo la quota interessi, rinviando la quota capitale.

 

 

Il tasso? Sarà contenuto… quanto?

Chiunque si può rendere conto leggendo il testo normativo di quale sarà il tasso di interesse applicato (complicatissimo!! Comunque dovrebbe essere attorno all’1,50%):

un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.

 

Quali dichiarazioni presentare: la compilazione del modulo predisposto dal MISE

Attenzione però a quanto il soggetto richiedente dovrà andare a dichiarare, dichiarazioni importanti, da non prendere “sottogamba”; il soggetto dichiara ad esempio che:

  • che il soggetto beneficiario finale, sulla base dei dati riportati nella richiesta, rispetta i parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20/05/2003, nonché dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005 (consultabile sul sito www.fondidigaranzia.it);
     
  • che il soggetto beneficiario finale non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d);
     
  • che il soggetto beneficiario finale non è incorso in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell’articolo 80, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80;
     
  • di accettare la normativa e le vigenti Disposizioni Operative che disciplinano l’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, riguardo all’impossibilità di opporre al Gestore le eccezioni derivanti dal rapporto originario con il soggetto richiedente, per la natura pubblica della Garanzia del Fondo ex L. 662/96, ai sensi dell’art. 24, comma 33, della legge n. 449/97 e dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/98;
     
  • di accettare le Disposizioni Operative – Parte VI, paragrafo B.2.6 e paragrafo B.4.7, e la normativa che disciplina la surrogazione legale del Fondo di Garanzia ex L. 662/96 – artt. 2, comma 4, e 3, comma 3, del D.M. 20 giugno 2005, pubblicato in G.U.R.I. n. 152 del 2.7.2005; in particolare, dichiara di accettare che, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sullo stesso soggetto beneficiario finale per le somme pagate, e proporzionalmente all’ammontare di queste ultime, il Fondo si surroga in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore;

     

  • di impegnarsi a trasmettere al Gestore del Fondo ovvero al soggetto richiedente tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati all’accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e dell’effettiva destinazione dell’agevolazione del Fondo e di essere a conoscenza che il soggetto richiedente, per le medesime finalità, potrà inviare al Gestore documentazione riguardante i dati andamentali dell’impresa provenienti dalla Centrale Rischi di Banca d’Italia o da altra società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia;
     
  • di impegnarsi a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi stessi, da parte del Gestore del Fondo;
     
  • di essere a conoscenza e di accettare che, nei casi di revoca totale o parziale dell’agevolazione previsti dalla normativa di riferimento e dalle vigenti Disposizioni Operative, sarà tenuto al versamento al Fondo di un importo pari all’aiuto ottenuto e delle eventuali e ulteriori sanzioni previste dall’art.9 del D.lgs 31 marzo 1998 n. 123;
     
  • di prendere atto che il Gestore del Fondo inoltrerà la corrispondenza relativa ai supplementi di istruttoria per l’ammissione alla garanzia al soggetto richiedente (Banca o altro intermediario finanziario, in caso di Garanzia Diretta; Confidi o altro fondo di garanzia, in caso di Controgaranzia);
     
  • di prendere atto che, in caso di concessione dell’intervento, il nome dell’impresa, i relativi dati fiscali, e l’importo della garanzia concessa saranno resi pubblici sul sito www.fondidigaranzia.it;
     
  • che l’operazione finanziaria sopra indicata è stata richiesta/concessa per le finalità da indicare.

 

Puoi scaricare da QUI il modulo predisposto dal MISE per fare la richiesta.

 

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Redazione

Mercoledì 15 aprile 2020

 

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