Analizziamo la possibilità che la rivalutazione delle partecipazioni societarie (pagando un’imposta sostitutiva dell’11%) concessa dalla Legge di Bilancio anche per il 2020 possa portare ad un contenzioso con l’agenzia delle entrate basato sul concetto di abuso del diritto.
L’abuso del diritto nei Decreti contro l’emergenza COVID-19
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 3 aprile 2020, n. 8/E, si occupa anche degli accertamenti in materia di abuso del diritto.
Si ricorda, infatti, che il comma 7 dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 dispone che:
“Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni.
In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni”.
Pertanto, nel paragrafo 2.3. del suddetto documento, viene sostenuto che, nei casi in cui i 60 giorni cadano nel 2020, anche dopo il termine ordinario di decadenza dal potere accertativo (si tratta di un accertamento relativo al 2014), troverebbe l’articolo 67 del DL 18/2020.
Di conseguenza, secondo tale interpretazione, sarebbero sospesi, sia i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti (fino al 31 maggio), sia i termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli uffici finanziari che scadono entro il 31 dicembre dell’anno durante il quale si verifica la sospensione (fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione).
Il termine per notificare l’avviso di accertamento, pertanto, dovrebbe scadere il 31 dicembre 2022.
Come già stato annunciato da più parti, la norma relativa alla proroga di due anni dei termini dell’accertamento, che riguarda generalmente l’anno 2015, che sarebbe in scadenza il 31 dicembre 2020, dovrebbe essere eliminata.
La rideterminazione del valore delle partecipazioni
Un’altra norma che dovrebbe essere interessata da una modifica legislativa dovrebbe essere quella sull’affrancamento del valore delle partecipazioni.
In particolare, l’art. 1 comma 693-694 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha prorogato nuovamente la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti all’1.1.2020, suscettibili di produrre plusvalenze ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. da a) a c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.
Si osserva che la nuova riapertura del regime agevolativo prevede un’aliquota unica per l’imposta sostitutiva, ossia:
- l’11% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate (l’anno scorso l’aliquota era del 10% per le partecipazioni non qualificate);
- l’11% anche