Accertamento con adesione: i termini fissati dal Decreto Cura Italia e dall’Agenzia Entrate

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 24 marzo 2020

Il D.L. 18 del 17 marzo 2020, c.d. Cura Italia, emanato per far fronte all’emergenza Coronavirus, è intervenuto, fra le altre cose, per spostare in avanti una serie di termini che investono i versamenti, gli accertamenti ed il contenzioso.
A seguire è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate, con due circolari, a fornire ulteriori chiarimenti in merito al procedimento dell'accertamento con adesione In questo intervento proviamo a fare il punto proprio sull’accertamento con adesione: come impatta la sospensione straordinaria dei termini sui procedimenti in corso?

Accertamento con adesione termini fissati dal Decreto Cura Italia

Ritorniamo sull'accertamento con adesione, atteso che l’Agenzia delle Entrate, dopo un flash operato nella circolare n.5/E del 20 marzo[1], ha fornito maggiori chiarimenti con la circolare n.6/E del 23 marzo 2020.

 

Termini per l’accertamento con adesione: la norma straordinaria

L’articolo 67, del D.L.n.18/2020, ha sospeso dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli enti impositori.

Inoltre, l’articolo 83, del D.L.n.18/2020, con una norma di ampio respiro – titolata Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e concernente gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare – ha previsto che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

Anticipiamo subito che l’ultimo comma di detto articolo 83, del D.L.n.18/2020, prevede che le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie.

Il comma 2, dell’articolo 83, ha sospeso inoltre il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020.

In essi vi rientrano specificatamente i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, i termini per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo (tipo sospensione feriale dei termini).

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Si intendono altresì sospesi, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’arti