Circolare Agenzia Entrate n. 6/E del 23 marzo 2020

Pubblichiamo il testo della Circolare dell’Agenzia Entrate n. 6/E del 23 marzo 2020, che fornisce i primi chiarimenti sul tema della sospensione dei termini e accertamento con adesione, legata all’attuale emergenza da Coronavirus.

Circolare 6E del 23 marzo 2020

L’Agenzia Entrate pubblica la Circolare n. 6E del 23 marzo 2020 affrontando il tema della sospensione dei termini e accertamento con adesione di cui agli Articoli 67
e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto “Cura Italia”).

 

Riportiamo testualmente:

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito decreto) ha introdotto, tra le varie misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo degli uffici nonché di quelli processuali.

Le disposizioni normative che rilevano in tal senso sono quelle previste dagli articoli 67 e 83 del decreto.

La presente circolare fornisce le prime indicazioni circa l’impatto della disciplina inerente alla sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione.

L’articolo 67, al comma 1, prevede che «sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di
accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori».

La citata previsione normativa non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento.

Tuttavia, in questo periodo emergenziale gli uffici dell’Agenzia delle entrate sono stati destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate, al fine di non sollecitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.

Il comma 4 del citato articolo 67 rinvia, inoltre, alle disposizioni presenti nell’ordinamento che prevedono la proroga biennale dei termini di decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui è intervenuta la sospensione.
.
La disciplina appena richiamata va completata con le disposizioni del decreto che prevedono al comma 2 dell’articolo 83 la sospensione dei termini di
impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, precisando inoltre che «ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».

…”

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Redazione

Lunedì 23 marzo 2020

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