Nuovo tracciato XML per le fatture elettroniche

A circa un anno di distanza dall’introduzione della fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate pubblica un provvedimento direttoriale che introduce nuove obbligatorie specifiche tecniche per la fatturazione.

Nuovo tracciato XML per le fatture elettroniche

Fatture elettroniche: nuovo tracciato XML

Il provvedimento direttoriale che introduce al nuovo tracciato XML per le fatture elettroniche è il n. 99922 del 28 febbraio 2020.

Tali specifiche sono contenute nell’Allegato A del provvedimento e apportano diverse modifiche nell’XML usato fino ad oggi per la fatturazione elettronica.

Il nuovo tracciato XML si potrà cominciare ad utilizzarlo dal 4 maggio 2020, la sua adozione sarà obbligatoria dal 1° ottobre 2020 pena lo scarto della fattura stessa.

Cosa viene introdotto con questo nuovo provvedimento?

Tale provvedimento che ha toccato soprattutto specifiche tecniche XML (come si può vedere dall’allegato di tale provvedimento), nello specifico sono stati introdotti nuovi campi per rendere più precise le codifiche del “Tipo documento” e “Natura” in riferimento alla normativa fiscale.

 

Ad oggi i codici previsti per “Tipo documento” sono i seguenti:

  • TD01 Fattura
  • TD04 Nota di credito
  • TD05 Nota di debito
  • TD07 Fattura semplificata
  • TD08 Nota di credito semplificata
  • TD10 Fattura per acquisto intracomunitario beni
  • TD11 Fattura per acquisto intracomunitario servizi
  • TD12 Documento riepilogativo (art. 6, DPR 695/1996)
  • TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997 o art.46, c.5, del decreto-legge n.331 del 1993).

 

Dal 4 maggio 2020 si aggiungeranno i seguenti nuovi codici per il campo “Tipo documento”:

  • TD16 Integrazione fattura reverse charge interno (per le integrazioni che vengono inviate opzionalmente al SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno);
  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero,
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17, c.2, del d.p.r. n. 633 del 1972 (con l’utilizzo di tali codici l’operatore potrà evitare di trasmettere l’esterometro per le fatture passive estere sia UE che Extra Ue);
  • TD21 Autofattura per splafonamento;
  • TD22 Estrazione beni da Deposito IVA, TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA (con l’utilizzo di tali codici l’operatore può gestire le operazioni relative all’estrazione dal deposito IVA, v., al riguardo, la circolare 14/E/2019);
  • TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a) (per le fatture differite collegate ai DDT per i beni e idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizi);
  • TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo, lett. b) (per le operazioni triangolari c.d. interne);
  • TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (per le operazioni di cui all’art.36 del d.p.r. n. 633 del 1972);
    TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

 

Lo stesso discorso vale per i codici “Natura” che fino ad oggi sono i seguenti:

  • N1 – Operazioni fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 15;
  • N2 – Operazioni non soggette;
  • N3 – Operazioni non imponibili Iva;
  • N4 – Operazioni esenti;
  • N5 – Operazioni soggette a regime del margine/Iva non esposta in fattura;
  • N6 – Operazioni soggette ad inversione contabile (per le operazioni in reverse charge, nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi, per alcune particolari importazioni di beni);
  • N7 – Iva assolta in altro stato Ue (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41 comma 1, lett. b, del decreto-legge n. 331 del 1993; prestazione di servizi di telecomunicazione e tele-radiodiffusione, nonché prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici ex art. 7-sexies, lett. f e g del d.p.r. n. 633 del 1972 e art. 74-sexies del d.p.r. n. 633 del 1972).

 

Mentre dal 4 maggio 2020 saranno introdotti i seguenti nuovi codici “Natura”:

  • 1, con il quale si identificheranno le operazioni elencate negli articoli da 7 a 7-septies del d.p.r. n. 633 del 1972;
  • 2, con il quale si identificheranno tutte le altre operazioni non soggette all’applicazione dell’imposta.
  • 1 – esportazioni;
  • 2 – cessioni intracomunitarie;
  • 3 – cessioni verso San Marino;
  • 4 – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
  • 5 – operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni d’intento;
  • 6 – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.
  • 1 – cessione di rottami e altri materiali di recupero;
  • 2 – cessione di oro e argento puro;
  • 3 – prestazioni di subappalto nel settore edile;
  • 4 – cessione di fabbricati;
  • 5 – cessione di telefoni cellulari;
  • 6 – cessione di prodotti elettronici;
  • 7 – prestazioni rese nel comparto edile e settori connessi;
  • 8 – operazioni effettuate nel settore energetico;
  • 9 – altri casi.

 

Questi nuovi codici che con l’introduzione del nuovo tracciato XML potranno essere adottati dal 4 maggio 2020, per il periodo transitorio il Sistema d’Interscambio (SDI) accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con i vecchi tracciati sia con quelli nuovi questo però solo fino al 30 settembre 2020.

Tra le ulteriori novità introdotte dal provvedimento sono stati previsti dei codici che terranno conto dei contributi INPS (RT03), ENASARCO (RT04) ed ENPAM (RT05), ci sarà l’inserimento del blocco relativo ai “Dati Bollo” nel tracciato della fattura semplificata ed infine l’inserimento della modalità di pagamento MP23 PagoPA.

 

A cura di Francesco Costa

Sabato 21 marzo 2020

L’intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico===>

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