Come noto l’art. 46 del decreto Cura Italia stabilisce che nel periodo che va dal 17 marzo 2020 al 16 maggio 2020, permane in vigore il divieto di avvio delle procedure di riduzione collettiva del personale e dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo effettuati dai datori di lavoro.
Non influisce sulla norma il numero dei dipendenti in forza.
Esame e approfondimento della normativa licenziamenti: i punti principali
La nuova normativa in materia di licenziamento oggettivo di cui al Decreto Legge n. 18-2020 stabilisce in buona sostanza quanto segue:
1) Licenziamenti collettivi di cui alla Legge n. 223-1991
A far data dal 17 marzo 2020 e fino al 16 maggio 2020 è preclusa la procedura in oggetto.
A seguito della novità occorre ribadire quanto segue:
“se un datore di lavoro volesse aprire una procedura per cessazione di attività deve lasciar trascorrere i sessanta giorni richiamati dal decreto Legge in oggetto (occorre chiarire che restano invece valide le procedure collettive avviate prima della data in vigore del decreto)”.
Nota
Si rammenta che la Legge n. 223/1991 permette alle imprese, interessate da una riduzione o trasformazione di attività, di aprire tale procedura se intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell’ambito del territorio della stessa provincia.