Fatture elettroniche: nuovi codici obbligatori dal 4 maggio 2020

A decorrere dal 4 maggio 2020 parte un periodo transitorio che durerà fino al 30 settembre 2020, dopodichè le fatture non corrette saranno scartate! Attenzione: i nuovi codici per le fatture elettroniche diventano obbligatori.

Fatture elettroniche: nuovi codici obbligatori dal 4 maggio 2020Nuovi codici Fatture Elettroniche: le nuove specifiche tecniche, decorrenti dal prossimo 4 maggio 2020, vengono illustrate da Assonime, nella nota del 4 marzo 2020.

A decorrere da 4 maggio 2020 parte un periodo transitorio che durerà fino al 30 settembre 2020, dopodichè le fatture non corrette saranno scartate!

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 28 febbraio 2020, ha approvato le nuove specifiche tecniche del tracciato xml (versione 1.6 dell’allegato A), nuovi codici fatture elettroniche, che sostituiscono, con decorrenza 4 maggio 2020, le specifiche tecniche precedenti (versione 1.5 di cui all’allegato A del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018).

Il nuovo provvedimento ha precisato che, per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, fino al 30 settembre 2020, il Sistema di Interscambio (SdI) accetterà le fatture elettroniche predisposte secondo le precedenti specifiche tecniche.

 

Attenzione al periodo transitorio per l’utilizzo dei nuovi codici fatture elettroniche

In sostanza, quindi, poiché dal 4 maggio e fino al 30 settembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema che con quello attualmente utilizzato (specifiche tecniche versione 1.5), soltanto a partire dal 1° ottobre 2020 diverrà obbligatorio inviare al Sistema di Interscambio le fatture elettroniche e le note di variazione predisposte esclusivamente in base al nuovo schema approvato (specifiche tecniche versione 1.6).

L’utilizzo obbligatorio delle nuove specifiche tecniche del tracciato xml comporta, inoltre, che, dal 1° ottobre, le fatture elettroniche non conformi al nuovo tracciato verranno scartate dal Sistema d’interscambio dell’Agenzia delle Entrate.

Relativamente al contenuto delle nuove specifiche tecniche versione 1.6, è da evidenziare che sono stati modificati gli schemi per rendere le codifiche “TipoDocumento” (TD) e “Natura” (N) più aderenti alle operazioni rilevanti ai fini IVA.

Tali novità permetteranno, da un lato, agli operatori di disporre di una maggiore flessibilità nella predisposizione delle e-fatture, e, dall’altro, consentiranno all’Agenzia delle entrate di predisporre con maggior precisione la dichiarazione IVA precompilata.

 

Codici attuali (ancora validi fino al 30/9/2020)

Al riguardo, il campo “NaturaOperazione”, utilizzato nei casi in cui non sia applicata l’IVA, attualmente individua 7 tipologie di codici:

N1 – Operazioni fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 15;
N2 – Operazioni non soggette;
N3 – Operazioni non imponibili Iva;
N4 – Operazioni esenti;
N5 – Operazioni soggette a regime del margine/Iva non esposta in fattura;
N6 – Operazioni soggette ad inversione contabile (per le operazioni in reverse charge, nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi, per alcune particolari importazioni di beni);
N7 – Iva assolta in altro stato Ue (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41 comma 1, lett. b, del decreto-legge n. 331 del 1993; prestazione di servizi di telecomunicazione e tele-radiodiffusione, nonché prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici ex art. 7-sexies, lett. f e g del d.p.r. n. 633 del 1972 e art. 74-sexies del d.p.r. n. 633 del 1972).

 

Nuovi codici fatture elettroniche

Adesso il neo provvedimento, per individuare le particolarità delle operazioni rilevanti ai fini IVA, ha introdotto alcuni codici di dettaglio.
Il primo gruppo di codici riguarda le operazioni non soggette ad IVA, per le quali sussiste comunque l’obbligo di fatturazione ai sensi dell’art. 21, comma 6 e 6 bis del D.p.r. n. 633 del 1972.

 

Campo N2

Nello specifico, nel campo N2 sono stati infatti introdotti i seguenti codici:

N2.1, con il quale si identificheranno le operazioni elencate negli articoli da 7 a 7-septies del d.p.r. n. 633 del 1972;
N2.2, con il quale si identificheranno tutte le altre operazioni non soggette all’applicazione dell’imposta.

 

Campo N3

Per quanto riguarda invece le operazioni non imponibili IVA (campo N3) che concorrono alla determinazione del plafond, sono stati introdotti i seguenti codici:

N3.1 – esportazioni;
N3.2 – cessioni intracomunitarie;
N3.3 – cessioni verso San Marino;
N3.4 – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
N3.5 – operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni d’intento;
N3.6 – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.

 

Campo N6

Infine, anche in relazione alle operazioni soggette ad inversione contabile, viene segnalata l’introduzione dei seguenti codici:

N6.1 – cessione di rottami e altri materiali di recupero;
N6.2 – cessione di oro e argento puro;
N6.3 – prestazioni di subappalto nel settore edile;
N6.4 – cessione di fabbricati;
N6.5 – cessione di telefoni cellulari;
N6.6 – cessione di prodotti elettronici;
N6.7 – prestazioni rese nel comparto edile e settori connessi;
N6.8 – operazioni effettuate nel settore energetico;
N6.9 – altri casi.

 

Da 1 ottobre 2020 chi non si aggiorna sarà scartato

Occorre tenere presente che, a decorre dal 1° ottobre 2020, qualora l’operatore non indichi in fattura una delle codifiche specifiche (per esempio, per le fatture ordinarie non sarà più sufficiente utilizzare soltanto i codici N2, N3 o N6), il sistema scarterà la fattura con codice errore 00445 (per le fatture transfrontaliere il codice errore è, invece, 00448).

 

Codici “Tipo Documento” tra vecchio e nuovo

Il provvedimento del 28 febbraio scorso ha previsto diverse novità anche con riferimento ai codici “TipoDocumento”, che, prima delle modifiche dallo stesso introdotte, erano i seguenti:

TD01 Fattura;
TD04 Nota di credito;
TD05 Nota di debito;
TD07 Fattura semplificata;
TD08 Nota di Credito semplificata;
TD10 Fattura per acquisto intracomunitario beni;
TD11 Fattura per acquisto intracomunitario servizi;
TD12 Documento riepilogativo (art.6, c. 1 del d.p.r. n. 695 del 1996);
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997 o art.46, c.5, del decreto-legge n.331 del 1993).

Le nuove codifiche delle tipologie di documenti che gli operatori possono utilizzare in modo facoltativo dal 4 maggio fino al 30 settembre 2020 e dovranno utilizzare, invece, obbligatoriamente a partire dal 1° ottobre prossimo, sono le seguenti:

TD16 Integrazione fattura reverse charge interno (per le integrazioni che vengono inviate opzionalmente al SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno);
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero,
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17, c.2, del d.p.r. n. 633 del 1972 (con l’utilizzo di tali codici l’operatore potrà evitare di trasmettere l’esterometro per le fatture passive estere sia UE che Extra Ue);
TD21 Autofattura per splafonamento;
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA, TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA (con l’utilizzo di tali codici l’operatore può gestire le operazioni relative all’estrazione dal deposito IVA, v., al riguardo, la circolare 14/E/2019);
TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a) (per le fatture differite collegate ai DDT per i beni e idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizi);
TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo, lett. b) (per le operazioni triangolari c.d. interne);
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (per le operazioni di cui all’art.36 del d.p.r. n. 633 del 1972);
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

Il provvedimento, infine, ha posticipato al 4 maggio 2020 il termine stabilito per il cessionario/committente consumatore finale al fine di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture e dei loro duplicati informatici (termine originariamente introdotto dal punto 8 ter del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, n. 89757).

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5 marzo 2020

Vincenzo D’Andò

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano pubblicato ogni giorno su CommercialistaTelematico