Credito imposta 60% bonus affitto negozi

Il bonus affitto negozi, per un ammontare pari al 60% del canone di marzo, è automatico, nel senso che non occorrono domande o moduli o similiari da presentare

GU-17032020Bonus affitto negozi 60%

L’articolo 65 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (cosiddetto Decreto Cura Italia) riconosce un credito d’imposta del 60% dell’ammontare del canone di locazione del mese di marzo a:

  • imprenditori (quindi esercenti attività d’impresa e pertanto ne sono esclusi ad esempio i professionisti);
  • solo per immobili accatastati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) e indipendentemente dalla metratura dei locali, quindi non possono godere del bonus affitti che per qualsiasi motivo non rientrano in immobili C/1.

Si tratta dell’ormai famoso bonus affitto negozi a favore degli inquilini, una norma che, indirettamente aiuta anche i locatori.

ESCLUSIONE SPECIFICA

Non rientrano nell’agevolazione gli imprenditori che esercitano attività che – ai sensi del DPCM 11/3/2020 – non erano obbligati a sospendere l’attività (in pratica è un lungo elenco delle attività che potevano rimanere aperte, quali ad esempio alimentari, ferramente, profumerie e igiene personale, ottica, saponi e detersivi, lavanderie e tintorie, illuminazione, giornali e riviste, pompe funebri e attività connesse e diverse altre attività: vedi QUI l’elenco completo).

Modalità pratiche

Il bonus, che come detto consiste un un risparmio di imposte pari al 60% del canone di marzo, è automatico, nel senso che non occorrono domande o moduli o similiari da presentare all’Agenzia delle Entrate o altri enti. Si deve seplicemente prendere a base di calcolo l’importo del canone di marzo.
Questo risparmio si concretizza attraverso la compensazione dell’importo nel modello F24, in una o diverse occasioni.
Sostanzialmente il 60% dell’affitto di marzo lo paga lo Stato anche se indirettamente.

E se l’inquilino non paga l’affitto?

Qualcuno si chiede se il credito d’imposta spetta all’inquilino anche se non ha pagato il mese di affitto. In effetti probabilmente il legislatore si è dimenticato di una tale eventualità e la norma testualmente non lega il bonus all’effettivo pagamento, per cui – se non viene modificato il testo legislativo – potrà capitare che un inquilino non paga il canone di marzo e però usufruisce del credito d’imposta. Non è questo lo spirito della norma ma potrebbe capitare.

Codice tributo e come si compila il modello F24 per il recupero del bonus affitto negozi

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in questione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è stato istituito il seguente codice tributo:
– “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.

24 marzo 2020

 

Commercialista telematico