L’atto di mero sollecito è un atto autonomamente impugnabile da parte del contribuente. Tale impugnazione rappresenta una facoltà e non un onere per il contribuente il cui mancato esercizio non preclude la possibilità di impugnazione con l’atto successivo.
Impugnabilità atto di sollecito: premessa
Al contribuente, avendone facoltà, non è precluso il diritto di impugnare l’atto di sollecito trasmesso prima dell’avviso di intimazione sotteso alla cartella di pagamento notificata oltre il termine quinquennale (Cass. n. 28890/2019).
L’art. 19 del D. Lgs n. 546/1992 elenca espressamente gli atti impugnabili, annoverando tra questi il ruolo e la cartella di pagamento.
Il successivo terzo comma della stessa disposizione stabilisce che:
“…la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”.
Da ciò deriva che la cartella di pagamento sottesa all’avviso di mora impugnata unitamente ad esso, può essere oggetto di impugnazione solo ovviamente per vizi propri.
L’avviso di mora è atto impugnabile dal contribuente che ne deve eccepire la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto (cartella di pagamento).
Il legislatore con l’art. 50, comma 2, del Dpr n. 602/1973 stabilisce che:
“se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione