Ammissibile, salvo verifica fattuale, l’incarico societario con la figura di lavoratore dipendente.
L’INPS illustra il consolidato orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità riguardo la compatibilità tra la titolarità di cariche societarie e l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la persona fisica che l’amministra.
Configurabilità di un lavoro subordinato per chi ha cariche sociali
Nel corso del tempo l’INPS ha diramato istruzioni operative agli enti territoriali al fine di valutare con attenzione la compatibilità tra cariche societarie e lavoro subordinato.
Con la circolare n. 179 dell’8 agosto 1989, aveva escluso, in linea di massima, che per i “…presidenti, gli amministratori unici ed i consiglieri delegati…” potesse essere riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato valido con la medesima società.
Le precisazioni fornite con la citata circolare sono da intendersi, tuttavia, in parte rivisitate dal successivo messaggio n. 12441 dell’8 giugno 2011, nell’ambito del quale sono stati forniti chiarimenti ed indicazioni in ordine alla possibilità di instaurazione di un valido rapporto di lavoro subordinato tra la società cooperativa ed il presidente della medesima.
Con il messaggio 17.09.2019, n. 3359, il coordinamento Legale dell’INPS ritorna sull’argomento, ripercorrendo il consolidato orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità riguardo la compatibilità tra cariche societarie e l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la persona fisica che l’amministra.
L’INPS si esprime sulla questione compatibilità tra cariche societarie e rapporto di lavoro subordinato
In particolare, l’Istituto ha individuato i criteri cui attenersi per valutare la configurabilità di detto rapporto sulla base dei principi espressi dalla Corte di Cassazione secondo cui l’incarico per lo svolgimento di un’attività gestoria, come quella dell’amministratore, in una società di capitali non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato (fatte salve alcune eccezioni).
A sostegno della compatibilità di una duplicazione di posizioni giuridiche in capo alla stessa persona fisica l’INPS ha ripreso un passaggio di Cass., Sez. U